Nuovi concorsi scuola: superamento di un precedente concorso e stesso punteggio TFA sostegno /Indire. Osservazioni UIL Scuola

Nuova tabella di valutazione titoli nei concorsi scuola. Ecco le proposte presentate da UIL Scuola nel corso dell’incontro al Ministero.
1) Superamento di un precedente concorso: introduzione del requisito del “medesimo grado”
La modifica riconosce 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami relativo alla specifica classe di concorso, introducendo espressamente la condizione che il precedente concorso sia stato svolto “nel medesimo grado”.
La questione era stata segnalata più volte dalla UIL Scuola già durante lo svolgimento delle precedenti procedure concorsuali, chiedendo una soluzione chiara e uniforme.
Il contenzioso ha infatti prodotto orientamenti differenti. Il TAR Campania-Napoli, con la sentenza n. 505/2026, ha riconosciuto i 12,50 punti a una candidata che partecipava per AB24 e aveva superato un precedente concorso AB25, interpretando l’espressione “specifico posto” come riferita alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno.
Di diverso orientamento il TAR Calabria-Catanzaro, che con le sentenze nn. 455, 457 e 459 del 16 marzo 2026 ha ritenuto che l’accorpamento delle classi di concorso disposto dal DM 255/2023 non faccia venir meno, ai fini delle procedure concorsuali, la distinzione tra i ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
La nuova formulazione chiarisce ora espressamente il requisito del “medesimo grado”. Resta tuttavia aperta la questione dei contenziosi relativi alle precedenti procedure concorsuali, sorti sulla base della diversa formulazione allora vigente e delle differenti interpretazioni che ne sono state date.
2) Abilitazioni: definizione dei “percorsi selettivi di accesso”
La UIL Scuola ha evidenziato la necessità di individuare puntualmente quali percorsi abilitanti rientrino nel nuovo punto A.3.2 e quali nel punto A.3.3., con particolare riferimento ai percorsi abilitanti succedutisi nel tempo e ai nuovi percorsi universitari di formazione iniziale, in modo da garantire uniformità di valutazione sull’intero territorio nazionale.
3) Abilitazioni conseguite all’estero
Particolare attenzione è stata posta sulla valutazione delle abilitazioni conseguite all’estero.
Il decreto consente infatti l’attribuzione di 12,50 o 5 punti anche alle abilitazioni estere riconosciute, sulla base della natura selettiva o meno del percorso attraverso il quale sono state conseguite.
Per la UIL Scuola è necessario, anche su questo punto, ci sia uniformità di valutazione sull’intero territorio nazionale.
In assenza di indicazioni a livello nazionali su quali siano i percorsi selettivi si rischierebbero valutazioni differenti dello stesso titolo a seconda della commissione chiamata a esaminarlo.
4) Certificazioni linguistiche: data di conseguimento ed elenco storico degli enti
La UIL Scuola ha posto la necessità di garantire certezza nella valutazione delle certificazioni linguistiche. Il riconoscimento dell’ente certificatore deve essere verificato con riferimento alla data di conseguimento della certificazione, senza che l’eventuale successiva perdita del riconoscimento possa incidere sulla valutabilità di un titolo legittimamente acquisito quando l’ente risultava riconosciuto dal Ministero.
Si eviterebbero così interpretazioni differenti e possibili disparità di trattamento.
5) Nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno – INDIRE
Sui nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno, la UIL Scuola ha richiamato le criticità già espresse sull’impianto dei percorsi INDIRE e, in particolare, sulla loro equiparazione al TFA ai fini del punteggio.
La posizione della UIL è stata già espressa in occasione dell’aggiornamento delle GPS 2026/28: TFA e percorsi INDIRE presentano caratteristiche differenti per modalità di accesso, durata, carico formativo e obblighi di frequenza e la loro identica valutazione non consente di riconoscere adeguatamente tali differenze.
La stessa posizione è stata ribadita nel marzo 2026 in sede CSPI sulla procedura straordinaria di assunzione dalla prima fascia GPS sostegno, evidenziando come l’uguale attribuzione di punteggio possa risultare penalizzante per chi ha seguito un percorso universitario completo e maggiormente strutturato.
In questo quadro, l’attribuzione di ulteriori 12,50 punti ai percorsi di cui agli artt. 6 e 7 del DL 71/2024 ripropone la medesima questione anche nelle tabelle dei concorsi.
Per la UIL Scuola occorre quindi rivedere l’equiparazione del punteggio tra specializzazione conseguita attraverso il TFA e specializzazione conseguita attraverso i percorsi INDIRE, tenendo conto delle differenze che caratterizzano i rispettivi percorsi formativi. È stato inoltre posto il tema del rapporto tra i diversi titoli di specializzazione e dell’eventuale cumulabilità dei relativi punteggi nel caso in cui il candidato sia in possesso di più titoli.
Resta ferma la posizione già sostenuta dalla UIL Scuola: l’esigenza di aumentare il numero dei docenti specializzati sul sostegno non può determinare una riduzione della qualità della formazione né penalizzare chi ha conseguito la specializzazione attraverso il percorso universitario ordinario del TFA. La UIL continua infatti a sostenere il rafforzamento del TFA, una programmazione dei percorsi collegata al reale fabbisogno e la trasformazione dei posti in organico di fatto in posti in organico di diritto.
Per la UIL Scuola è quindi necessario che il testo definitivo garantisca criteri chiari, uniformi e applicabili nello stesso modo su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alla valutazione dei precedenti concorsi, alla distinzione tra percorsi abilitanti selettivi e non selettivi, ai titoli esteri, alla differenziazione tra TFA e percorsi INDIRE e alla decorrenza delle nuove disposizioni.
L’obiettivo deve essere quello di prevenire interpretazioni difformi, disparità di trattamento e nuovo contenzioso, garantendo certezza delle regole e tutela dei candidati.
Al termine dell’incontro abbiamo proposto due ulteriori modifiche alla bozza di decreto illustrata: riconoscere il punteggio aggiuntivo previsto per i percorsi selettivi anche a chi ha superato un concorso ordinario, compreso il caso in cui il concorso stesso sia utilizzato come titolo di accesso; attribuire un maggiore peso al servizio prestato, attraverso un punteggio che valorizzi maggiormente l’esperienza maturata dall’aspirante, come la UIL Scuola sostiene da tempo.
Le proposte del Ministero
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