Puglia

Stop dal Comune per la struttura ricettiva entro 300 metri dalla costa. Ma il Tar ribalta tutto


CAROVIGNO – Il Comune di Carovigno aveva imposto lo “stop” a una società per la costruzione di una struttura ricettiva, ma il Tar di Lecce ha ribaltato tutto: “Non si comprendono le ragioni e l’iter procedimentale che hanno indotto [l’ente] a denegare l’istanza paesaggistica in esame”. La Lealcama srl si era vista bloccare il procedimento per la realizzazione di cinque appartamenti per il soggiorno estivo in quel di Specchiolla, ma, per i giudici leccesi, “manca qualsiasi valutazione concreta del progetto alla luce delle caratteristiche del lotto in esame (unico lotto rimasto inedificato), dell’edificato circostante e della situazione dei luoghi limitrofi”. L’importanza del “pronunciamento” è palese, visto l’argomento.

Il “no” del Comune al permesso a costruire

La sentenza della prima sezione del Tar di Lecce (presidente: Antonio Pasca; estensore: Daniela Rossi; consigliere: Silvio Giancaspro) è stata depositata nei giorni scorsi. Da un lato, la società ricorrente (rappresentata dall’avvocato Donato Musa), dall’altra, il Comune di Carovigno. Nel novembre 2024 la Lealcama srl aveva presentato il progetto al Suap e la richiesta del permesso a costruire. Nell’aprile 2025 è arrivato il “no” degli uffici preposti, richiamando una nota della Sovrintendenza in materia di “aree di notevole interesse pubblico” e “territori costieri”.

“Unico lotto non edificato”

La zona, infatti, risulta gravata dal vincolo paesaggistico imposto con  un decreto ministeriale del 1985, in quanto ricadente nella fascia dei 300 metri dalla costa, pur essendo del tutto distante dalla zona marina, ben oltre la strada provinciale San Vito – Specchiolla. E la società ha presentato così ricorso al  Tar, lamentando alcune violazioni, tra le quali l’erronea interpretazione delle linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. E poi, per la società, il terreno oggetto del contendere è l’unico lotto rimasto inedificato di quelli che ricadono all’interno del Piano di lottizzazione approvato nel 1980. Ed è in un contesto ormai del tutto urbanizzato.

I giudici danno ragione alla società

Sì, i vincoli ci sono, ma si parla comunque di un terreno la cui lottizzazione era già prevista. E poi, sostengono i giudici: “Il diniego impugnato, infatti, al di là del richiamo ai vincoli e alla norma di tutela paesaggistica insistente nella zona di interesse, non indica le ragioni per le quali il progetto presentato dalla Lealcama srl sarebbe in contrasto con i valori paesaggistici richiamati […]. In sostanza, ad avviso del collegio, manca qualsiasi valutazione concreta del progetto alla luce delle caratteristiche del lotto in esame (unico lotto rimasto inedificato), dell’edificato circostante e della situazione dei luoghi limitrofi. Né elementi di segno contrario possono trarsi dalla nota della Soprintendenza del 2018 – richiamata, in parte motiva, nel gravato diniego – non potendo la stessa assurgere a motivazione idonea a sorreggere il diniego di autorizzazione paesaggistica in esame”.

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