Economia

Qualifiche professionali invalide se non riconosciute nel Paese d’origine

La Corte di giustizia dell’Unione europea torna sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dell’insegnamento e lo fa chiarendo le condizioni di applicazione della direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con il Dlgs 206/2007.

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Con ordinanza nella causa italiana C-860/24, gli eurogiudici hanno precisato che il principio della fiducia reciproca su cui si fonda il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione europea non può aprire le porte alla circolazione di titoli di formazione ottenuti nello Stato membro di origine, rilasciati da un istituto privato che in quel Paese non è stato autorizzato a emettere titoli di formazione che attestano qualifiche professionali.

I fatti

La controversia aveva preso il via dalla richiesta di una cittadina rumena che si era vista negare dal ministero italiano dell’Istruzione e del merito il riconoscimento di una certificazione di completamento di un programma post-universitario di formazione e sviluppo professionale continuo rilasciato da un’università rumena. Pertanto, la ricorrente non aveva potuto accedere alla professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico in Italia.

Il titolo – aveva precisato l’autorità italiana – non era stato rilasciato dal ministero rumeno competente e, quindi, la certificazione prodotta non poteva essere fatta valere per l’accesso alla professione dal momento che non costituiva un titolo valido. La donna aveva impugnato il provvedimento e il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima di decidere, ha chiesto l’intervento della Corte europea che si è pronunciata con un’ordinanza motivata.

La decisione degli eurogiudici

In primo luogo, Lussemburgo ha chiarito che l’articolo 13 della direttiva prevede che il richiedente abbia un titolo di formazione che lo qualifichi nello Stato membro di origine per l’esercizio di una professione regolamentata. È vero che in Romania la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico è regolamentata ma per avvalersi della direttiva è necessario che il richiedente abbia ottenuto una specifica abilitazione.


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