Economia

Chi sottrae soldi all’azienda può compensare il debito lavorando gratis in futuro

Datore di lavoro e lavoratore possono concordare la compensazione di un debito del dipendente anche con crediti retributivi futuri, fissando preventivamente le condizioni necessarie perché l’effetto compensativo si produca successivamente. La compensazione volontaria, infatti, non richiede necessariamente che entrambi i crediti siano già esistenti al momento dell’accordo. È il principio ribadito dalla Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 24617/2026, chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa a differenze retributive, Tfr e indennità sostitutiva del preavviso.

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I fatti

La vicenda riguardava la segretaria di uno studio legale, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 94.310,72 euro a titolo di crediti maturati nel corso del rapporto. Lo studio aveva proposto opposizione, sostenendo che la lavoratrice, tra il 2014 e il 2015, si fosse appropriata indebitamente di somme per complessivi 108.169,21 euro. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, le parti avevano successivamente convenuto di qualificare le somme come anticipazioni delle future retribuzioni, destinate quindi a essere progressivamente assorbite mediante compensazione.

Le pronunce di merito

Tribunale e Corte d’appello hanno ritenuto provata l’esistenza di questo accordo, escludendo conseguentemente la sussistenza delle differenze retributive richieste dalla lavoratrice. La Corte territoriale ha qualificato l’intesa come una forma di compensazione impropria e “di fatto”, svincolata dai requisiti propri della compensazione legale.

Un elemento decisivo nella ricostruzione dell’accordo è stato individuato nel comportamento della dipendente. Da gennaio 2018 a giugno 2019 la lavoratrice aveva infatti continuato a svolgere la propria attività senza percepire la retribuzione, mentre venivano effettuati soltanto i versamenti contributivi. I giudici di merito avevano considerato questa condotta compatibile con l’esistenza dell’accordo compensativo e con il riconoscimento del debito verso lo studio.

L’orientamento della Cassazione

La Cassazione conferma questa impostazione anche sul piano probatorio. Infatti la valutazione degli elementi presuntivi e la scelta dei fatti dai quali inferire l’esistenza dell’accordo appartengono al giudice di merito. Per contestare in sede di legittimità l’applicazione degli articoli 2727 e 2729 del Codice civile non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle circostanze, ma occorre dimostrare che il ragionamento presuntivo abbia utilizzato elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.


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