Tar, sì al cannabiolo solo con ricetta medica irripetibile
Cannabiolo solo con ricetta medica non ripetibile. Il Tar Lazio salva il decreto con il quale il ministero della Salute il 27 giugno 2024, nell’aggiornare le tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope d’impiego terapeutico, ha inserito le composizioni per somministrazione a uso orale di cannabidiolo tra i farmaci per i quali serve una ricetta medica non ripetibile, ovvero da rinnovare a ogni acquisto. Per i giudici amministrativi il provvedimento è legittimo.
Respinta la tesi del mancato accertamento dei rischi di dipendenza
È stato così respinto il ricorso proposto dalla società CbWeed Srl, attiva nella vendita di prodotti derivanti dalla canapa sativa. La ricorrente sosteneva, tra l’altro, l’illegittimità delle conclusioni cui sarebbe pervenuto il ministero «poiché non sarebbero stati accertati con riferimento al Cbd (cannabidiolo) i concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica, né la presupposta natura di sostanza psicotropa».
Il principio di precauzione
Il Tar, premettendo la tesi che «la cannabis nella sua interezza rimane all’interno delle sostanze stupefacenti la cui pericolosità è in sé, essendo ammessa la coltivazione solo ai fini delimitati dal legislatore», nonché il fatto che «le considerazioni e valutazioni scientifiche poste a fondamento del provvedimento impugnato non devono esprimersi sulla natura di sostanza psicotropa o stupefacente della Cannabis, ma devono valutare esclusivamente la condizione di “dipendenza” che può derivare dall’assunzione orale di composti a base di Cbd», ha ritenuto che, avendo l’Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica sulla base della letteratura scientifica valutato i rischi, «il provvedimento adottato risulta appropriato, sulla base del principio di precauzione volto a scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica e per la sicurezza senza dover attendere che sia pienamente dimostrata l’esistenza di Thc in tutte le preparazioni e la conseguente effettiva situazione di dipendenza».
Con una ulteriore sentenza – ma con pressoché identiche motivazioni – il Tar ha anche respinto un ricorso proposto da Crystal Srl, società attiva nella commercializzazione di prodotti naturali, per contestare la circolare con la quale il ministero della Salute nell’agosto 2024 si è interessato dell’utilizzo del Cbd nei prodotti cosmetici.
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