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Immissione in ruolo e 1° settembre: la docente in congedo per maternità non deve andare a scuola per la presa di servizio

Le docenti neoassunte in ruolo che si trovano in congedo di maternità obbligatorio non hanno l’obbligo di recarsi a scuola il 1° settembre per la presa di servizio. Vediamo come si perfeziona il contratto, cosa fare e le garanzie sul trattamento economico e giuridico tutelate da giurisprudenza e orientamenti ARAN.

Una docente così ci scrive: “Buongiorno, sono stata assunta in ruolo da concorso PNRR 3 e già mi è stata conferita la sede di titolarità. Dal 16 di agosto entro in maternità obbligatoria: dovrò prendere servizio regolarmente il 1° settembre presentandomi a scuola? Lo chiedo perché l’istituto si trova a parecchi chilometri di distanza dal luogo in cui risiedo. Grazie in anticipo per il chiarimento datomi”. 

Presa di servizio

Rispondiamo subito alla collega dicendo che in questo caso non c’è nessun obbligo di prendere servizio il 1° settembre recandosi presso la scuola in cui si è ottenuta la titolarità

In alcune particolari situazioni (come questa) è infatti possibile perfezionare il rapporto di lavoro e sottoscrivere il contratto senza assumere immediatamente servizio. La docente che si trova in congedo obbligatorio di maternità può sottoscrivere il contratto e differire la presa di servizio (allo stesso modo se si trovasse in interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione). 

Quanto detto è chiarito dall’Aran, richiamando quanto stabilito da CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994, TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986, CdS n. 5095 del 4.9.2006:

  • l‘astensione obbligatoria è assolutamente inderogabile, conseguentemente l’instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l’accettazione della nomina e non con l’inizio della effettiva prestazione del servizio;



  • non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria;



  • il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina”.

Inoltre,si ritiene che l’amministrazione non abbia la possibilità di posticipare l’assunzione e debba, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità”.

In questi casi la collega deve comunicare tempestivamente la propria situazione al Dirigente scolastico e inviare la documentazione sanitaria richiesta (certificato medico con la data presunta del parto), senza l’obbligo di presentarsi fisicamente a scuola. Il contratto pertanto decorre regolarmente giuridicamente ed economicamente dal 1° settembre 2026.

Retribuzione, periodo di astensione e validità servizio

Ricordiamo che in caso di maternità si fruisce complessivamente di un periodo di congedo per cinque mesi (per ciascun figlio), che a loro volta possono essere così suddivisi: due mesi prima del parto e tre mesi dopo, oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo ovvero dopo il parto entro i successivi cinque mesi. 

Inoltre, durante tutto il periodo di astensione obbligatoria la docente percepirà l’intera retribuzione fissa mensile, oltre le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, così come stabilito dall’articolo 34 del CCNL 2019/21. Infine, il periodo di astensione obbligatoria è valutato a tutti gli effetti come servizio. 


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