Furto a scuola, la querela può essere presentata anche da un collaboratore scolastico, non necessariamente dal Dirigente

La Cassazione accerta che la querela è stata effettivamente presentata da una collaboratrice scolastica e che, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, risultava espressamente delegata alla rappresentanza dal dirigente scolastico.
Tale circostanza è stata, tuttavia, oggetto di specifiche critiche difensive fin dall’atto di appello, sul presupposto che la medesima collaboratrice scolastica non avesse fornito prova della delega asseritamente conferitale dal dirigente scolastico, non avendo mai esibito il relativo provvedimento. Osserva il giudicante che anche accedendo alla prospettazione difensiva e ritenendo che la delega non sia stata ritualmente conferita dal dirigente scolastico, deve in ogni caso escludersi che la querela sia stata proposta da un soggetto privo di legittimazione. In proposito, precisa la Cassazione, deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. 165 del 2001, il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto, è certamente legittimato alla proposizione della querela in relazione alle condotte furtive aventi ad oggetto i beni della scuola.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione alla presentazione della querela in materia di reati contro il patrimonio deve essere riconosciuta, in via generale, anche in capo a chi sia titolare di un rapporto di detenzione qualificata con il bene. Tale principio è stato, invero, costantemente affermato con riferimento, ad esempio, alla cassiera di un supermercato, ritenuta investita anche della custodia della merce e dell’esercizio dell’attività commerciale (si veda, di recente, Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824 – 01; in senso conforme, v. Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888 – 01).
Nondimeno, stante l’identità della ratio, non vi è ragione di non applicare le medesime coordinate ermeneutiche anche al capo di specie. Infatti, secondo quanto previsto dall’Allegato A) al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, richiamato dall’art. 50, comma 3, del medesimo contratto, ai collaboratori scolastici è attribuita, tra le altre, anche la mansione di «custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici». Ne consegue, dunque, che anche in capo alla collaboratrice scolastica che ha presentato la querela era configurabile un rapporto di fatto con i beni oggetto della condanna furtiva. Cit.Cassazione penale Penale Sent. Sez. 5 Num. 24300/2026
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