Ascia contro coltello, per i giudici non è legittima difesa: condannati

Aggrediscono un uomo dopo un presunto incidente stradale e poi invocano la legittima difesa per evitare condanna e risarcimento danni. Il giudice: “La legittima difesa non può essere invocata da chi ha volontariamente determinato la situazione di pericolo e che avrebbe potuto evitare lo scontro allontanandosi”.
La Corte d’appello di Perugia ha emesso una sentenza di riforma della decisione del Tribunale di Spoleto con la quale ha accolto le richieste risarcitorie di un imprenditore aggredito insieme al figlio all’interno della propria autofficina.
Il 22 ottobre 2012, presso l’autofficina sita in Spoleto, il figlio del titolare veniva aggredito da due uomini, che lo accusavano di aver graffiato la loro autovettura. I due aggressori, in superiorità numerica e muniti di un’ascia, avevano iniziato a percuotere il giovane e a danneggiare la sua auto a colpi d’ascia.
Il padre, allertato dal figlio, si precipitava sul posto. Giunto in auto, perdeva il controllo del veicolo (secondo quanto dichiarato, per un guasto ai freni) andando a urtare l’automobile di uno degli aggressori. Sceso dalla vettura, il padre brandiva un coltello a serramanico di 19 centimetri.
A quel punto, i due aggressori, che erano già in possesso dell’ascia, lo aggredivano con violenza, colpendolo alla testa con il manico dell’ascia fino a farlo cadere a terra sanguinante e privo di sensi. Il figlio, accorso in suo soccorso, veniva a sua volta percosso con l’ascia e con un’asta di ferro che aveva tentato di utilizzare per difendersi.
L’aggressione veniva interrotta solo dall’intervento di alcuni agenti della Scuola di Polizia di Spoleto, che avevano udito le grida provenienti dall’officina.
Il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la domanda di risarcimento danni presentata dalla vittima, ritenendo che la condotta degli aggressori fosse riconducibile alla legittima difesa.
La Corte d’appello di Perugia ha integralmente accolto l’appello proposto dalla vittima, sottolineando che la legittima difesa richiede la compresenza di tre requisiti essenziali: il pericolo attuale e non volontariamente causato di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui; la necessità di difendersi, intesa come inevitabilità del pericolo e la proporzionalità della reazione rispetto all’offesa minacciata, da valutarsi in prospettiva ex ante, considerando i mezzi utilizzati, i beni giuridici in conflitto e tutte le circostanze oggettive e soggettive contingenti.
La Corte ha rilevato che nel caso di specie nessuno di questi requisiti era integrato. Gli aggressori si erano recati, infatti, presso l’autofficina muniti di un’ascia con intento ritorsivo, avendo già aggredito il figlio e danneggiato la sua auto prima ancora dell’arrivo del padre.
Sempre gli aggressori avrebbero potuto facilmente allontanarsi e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, considerato che il cancello dell’officina era sempre aperto.
L’uso di un’ascia di 96 centimetri contro un coltello di 19 centimetri, in situazione di superiorità numerica (due contro uno), e la continuazione delle percosse anche dopo l’intervento del figlio a fare scudo al padre, costituiscono una reazione assolutamente sproporzionata.
La Corte ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dal figlio della vittima, e da un testimone oculare, dipendente di una ditta vicina, oltre che sui referti medici e sul verbale di sequestro dell’ascia e del coltello. In particolare, ha valorizzato la circostanza che il coltello del padre venne rinvenuto a circa 5-6 metri dal punto in cui questi giaceva a terra sanguinante, elemento che deponeva contro la tesi di un’aggressione con il coltello.
La Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, accertando l’insorgere di un disturbo post-traumatico da stress, una invalidità transitoria di 20 giorni e un danno patrimoniale per spese mediche e psicoterapia, per un importo complessivo liquidato in favore della vittima di 8.919,80 euro.
La Corte ha, infine,e precisato che, anche in caso di corissità (cioè di reciproco intento offensivo), la legittima difesa può essere eccezionalmente riconosciuta solo quando sussista un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, “un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta”.
Le parti erano rappresentate dagli avvocati Mauro Felicetti, Dimitri Frascarelli, Marco e Andrea Bellingacci.
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