Marche

l’ex cliente dovrà pagarne 46mila. Ecco perché

MACERATA Interrotto il rapporto lavorativo, avvocatessa chiede al suo ex cliente poco meno di 103mila euro di compensi per l’attività professionale svolta, lui si rifiuta ritenendo la richiesta eccessiva e lei gli fa causa. Per il giudice l’ex cliente deve pagare, ma riduce in maniera significativa l’importo: circa 46mila euro.

La vicenda

Il contenzioso è stato avviato lo scorso anno. In precedenza l’avvocatessa aveva seguito il cliente, un imprenditore del Maceratese, in alcune cause davanti al giudice del lavoro per un paio di società a lui riconducibili.

Nello specifico si tratta di sette procedimenti seguiti tra il 2021 e il 2023. Dopo qualche tempo però la professionista aveva rinunciato al mandato e successivamente aveva chiesto il pagamento dell’attività professionale svolta. Al rifiuto di versare le cifre richieste, l’avvocatessa tramite il collega Ezio Perini gli ha fatto causa. Al giudice ha chiesto la condanna dell’imprenditore al pagamento di 102.914 euro, oltre al rimborso forfettario, al contributo cassa previdenza, Iva, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese e compensi legali per la procedura di mediazione, agli esborsi sostenuti e oltre agli accessori come per legge.

In giudizio si sono costituite le due società e l’imprenditore attraverso l’avvocato Samuele Farroni chiedendo di respingere la domanda dell’avvocatessa perché ritenuta infondata o nel caso rideterminare il compenso eventualmente dovuto. Per l’imprenditore infatti i compensi richiesti erano eccessivi rispetto «all’esiguità del risultato ottenuto. Il compenso avrebbe dovuto calcolarsi applicando i minimi previsti, attesa la mancanza di un preventivo di spesa sottoscritto», ha evidenziato l’imprenditore.

Nei giorni scorsi la sentenza. Il giudice Umberto Rana ha ritenuto fondata la domanda dell’avvocatessa, ma per importi inferiori rispetto a quelli richiesti. Per il magistrato infatti è irrilevante quanto evidenziato dalle difese, ovvero che l’avvocatessa «aveva millantato quasi una certezza in ordine all’accoglimento del procedimento, mentre, in realtà, le previsioni del legale si sono rivelate meramente dilatorie» e che uno dei procedimenti era «stato instaurato su tenace suggerimento dell’avvocatessa».

Così come irrilevante è stata valutata la contestazione dell’importo ritenuto eccessivo a fronte «dell’esiguità del risultato ottenuto», dal momento che la prestazione d’opera intellettuale, ricorda il giudice, è «un’obbligazione di mezzi non di risultato». Sul quantum il giudice ha però rideterminato tutti gli importi arrivando a 45.986 euro, più il rimborso forfettario, più gli interessi ma solo da marzo 2025, meno i 3.029 euro già pagati, più 5.000 euro di spese di lite.




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