Economia

Beneficenza, dal 21 luglio le etichette dei prodotti dovranno essere più specifiche

Sui prodotti venduti con fine benefico, dal 21 luglio dovranno essere presenti indicazioni relative al soggetto destinatario di parte dei proventi e la finalità con cui la somma raccolta sarà impiegata. Sarà poi necessario segnalare anche la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo che sarà devoluto per ogni unità di prodotto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 giugno, ndr). Le promozioni, le vendite e le forniture di prodotti in corso al 21 luglio non saranno interessate dal provvedimento. È quanto stabilisce la legge 120/2026, recante «Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti», pubblicata in Gazzetta ufficiale martedì 6 luglio 2026.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Come fornire le informazioni

Queste informazioni potranno essere fornite con l’apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione oppure dandone segnalazione sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita. Chiarezza, semplicità ed evidenza grafica dovranno essere garantite in ogni caso. Le stesse indicazioni dovranno essere date anche durante le comunicazioni commerciali, pubblicità compresa: sia che essa avvenga nella forma tradizionale sia che avvenga tramite influencer marketing. La legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti (sia i venditori sia i soggetti che promuovono l’acquisto).

Obblighi per il produttore e sanzioni

Almeno 15 giorni prima che il prodotto sia messo in vendita il produttore o il professionista dovrà comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) le informazioni che devono essere date ai consumatori e il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi da quella stessa data l’Agcm dovrà ricevere segnalazione dell’esecuzione del versamento dell’importo.

In caso di violazioni, l’Agcm stessa sarà l’autorità competente a irrogare le sanzioni. A meno che il fatto non costituisca reato o pratica commerciale scorretta, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per una somma che può variare dai 5mila ai 50mila euro, determinata tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero di unità poste in vendita. I proventi saranno versati a un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, al 50 per cento, allo stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per essere destinati a iniziative solidaristiche.

L’Agcm pubblicherà i provvedimenti nel proprio bollettino settimanale e potrà imporre al produttore o al professionista l’obbligo di darne evidenza anche sul proprio sito internet e sui social network o di assumersi l’onere di farne dare comunicazione da uno o più giornali quotidiani. Anche in questo caso, l’inottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di valore compreso tra i 5mila e i 50mila euro.


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