Rifiuti sotto la finestra della camera: il condominio risarcisce i danni
Dover sigillare le finestre in piena estate a causa di un odore nauseabondo. È il tema al centro della sentenza 2195/26 emessa dalla Corte di appello di Firenze, nata dall’introduzione della raccolta differenziata in un condominio toscano di 900 condòmini, che decideva di posizionare cinque grandi bidoni per la spazzatura a ridosso del muro di confine e a soli 2,5 metri dalla finestra della camera da letto di una condòmina.
La vicenda
L’impatto si era rivelato devastante: cattivi odori persistenti, rumori continui a causa del conferimento (anche notturno) dei rifiuti e dello svuotamento all’alba da parte della ditta di raccolta che rendevano impossibile la vita alla donna. Da qui la richiesta di aiuto al Tribunale. In primo grado, i giudici avevano accolto la domanda, ma seguendo una strada tortuosa: i bidoni si trovavano su una strada pubblica, e di conseguenza, il Tribunale aveva applicato l’articolo 2051 del Codice civile (responsabilità da cose in custodia), condannando condominio e azienda di raccolta a risarcire, in parti uguali, oltre 50mila euro alla condomina, cui era riconosciuta un’inabilità temporanea totale.
Il ricorso in appello
Condominio e azienda si rivolgevano perciò alla Corte d’appello, che ribaltava la ricostruzione dei fatti: i bidoni erano posizionati in un’area privata condominiale. Per questo motivo, la norma corretta da applicare è l’articolo 844 del Codice civile. Conferire i rifiuti di 900 persone sotto la finestra di una camera da letto è oggettivamente intollerabile e il giudice può decidere anche basandosi sul prudente apprezzamento e sulle testimonianze. Il condominio non si libera da responsabilità sostenendo che la posizione dei bidoni era stata imposta dall’azienda dei rifiuti. In quanto proprietario dell’area, avrebbe dovuto impedire che dalla sua proprietà partissero esalazioni moleste, individuare una collocazione alternativa o agire d’urgenza contro l’azienda.
Il ruolo dell’azienda di raccolta
Quanto al ruolo dell’azienda di raccolta, non risponde per l’articolo 844 del Codice civile, ma ai sensi dell’articolo 2051 del Codice in quanto custode dei cassonetti. Resta perciò solidale la responsabilità tra i due soggetti convenuti. Quanto al risarcimento, infine, è rilasciato alla decisione del giudice: 50mila euro è cifra troppo alta, ma in virtù della lesione di diritti costituzionali, il danno complessivo è rideterminato in 15mila euro che, nella misura del 50% ciascuno, vengono posti a carico tanto del condominio quanto dell’azienda.
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