Whistleblowing, qualcosa sembra muoversi nei tribunali italiani
di Domenico Tambasco*
Poche settimane fa, il 23 giugno, si è celebrata la Giornata mondiale del whistleblower. In quell’occasione, a Roma, è stata presentata un’iniziativa dal forte valore simbolico e pratico: la Casa del Whistleblower. Offrire un sostegno concreto a chi, per senso civico, decide di denunciare gli illeciti conosciuti sul luogo di lavoro significa riconoscere, finalmente, dignità e cittadinanza a figure troppo spesso percepite come “apolidi” della società, etichettate nel linguaggio comune come delatori, spioni o addirittura traditori.
L’occasione consente anche di tracciare un bilancio sul percorso che ha portato il nostro ordinamento ad accogliere l’istituto del whistleblowing, termine di origine anglosassone che richiama l’immagine di chi segnala un pericolo soffiando in un fischietto, e che oggi si identifica nel sistema di tutela riconosciuto a coloro che denunciano violazioni o irregolarità apprese nell’ambito della propria attività lavorativa. Una materia che, a livello europeo, ha trovato una disciplina organica nella direttiva 2019/1937, recepita in Italia con il d.lgs. n. 24 del 2023.
“The gap between law and reality”: questa è l’efficace espressione utilizzata da Transparency International per definire lo stato del whistleblowing nel 2026, raffigurante il profondo scarto esistente tra la protezione codificata nelle leggi e quella, invece, riconosciuta in concreto. Eppure, almeno in Italia, qualcosa sembra essersi mosso. Dopo oltre un decennio caratterizzato da diffidenze culturali e timide applicazioni della normativa, si registra infatti un cambio di passo da parte dell’autorità amministrativa e della giurisprudenza. Un indicatore significativo, a tal proposito, è rappresentato proprio dai provvedimenti adottati nell’ultimo anno, a fronte delle sempre più numerose richieste di tutela avanzate da lavoratrici e lavoratori che denunciano di aver subito ritorsioni in conseguenza delle proprie segnalazioni.
Sotto questo profilo, il 2025 può essere considerato un anno di svolta, come è desumibile anche dal recente rapporto dedicato da Transparency International all’analisi della giurisprudenza. Di particolare interesse, a tal riguardo, è la sentenza del Tribunale di Bergamo del 6 novembre 2025, n. 951, che per la prima volta ha riconosciuto a una whistleblower il risarcimento del danno morale presunto, liquidato in 25.000 euro, quale conseguenza delle numerose misure ritorsive subite.
Ugualmente significativa è la decisione del Tribunale di Milano del 6 giugno 2025, n. 1680, che ha dato concreta applicazione al principio dell’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 24/2023. Grazie a tale meccanismo, il giudice ha potuto accertare la natura ritorsiva e quindi la nullità del licenziamento intimato a un lavoratore dopo una segnalazione di illeciti.
Sul versante amministrativo, merita attenzione la delibera Anac n. 337 del 9 settembre 2025, con cui è stata irrogata una sanzione di 16.000 euro nei confronti di un primario ospedaliero che, dopo una segnalazione effettuata da un medico, lo aveva assegnato a compiti dequalificanti, escludendolo dalle mansioni remunerate con indennità aggiuntive e attribuendogli attività incompatibili con le proprie condizioni di salute. Anche in questo caso, l’Autorità ha applicato in modo rigoroso la presunzione di ritorsività prevista dalla disciplina, rilevando l’incapacità dell’autore dei provvedimenti di dimostrarne la totale estraneità rispetto alla segnalazione.
Il trend positivo sembra proseguire anche nel 2026. La sentenza del Tribunale di Catania del 30 marzo 2026, n. 1391, annullando un licenziamento disciplinare adottato dopo una denuncia penale poi rivelatasi infondata, ha affermato un principio di grande importanza: la tutela del whistleblower non richiede che l’illecito denunciato risulti effettivamente esistente, ma che il segnalante abbia agito sulla base di elementi concreti e di fondati motivi per ritenerlo tale. In altre parole, ciò che conta è la buona fede e la ragionevolezza del sospetto, non l’esito finale degli accertamenti.
Lo stesso principio è stato successivamente ribadito anche dal Tar Lazio con la sentenza 24 aprile 2026, n. 7507, in linea con l’art. 16 del d.lgs. n. 24/2023, che richiede, tra le condizioni per l’accesso alle tutele, il fondato motivo di ritenere veritiere le informazioni oggetto della segnalazione.
Sono segnali ancora parziali, ma significativi e confortanti. Perché la tutela di chi segnala illeciti non protegge soltanto il singolo lavoratore, ma rafforza il controllo diffuso sull’esercizio del potere, pubblico e privato, restituendo ai cittadini un ruolo attivo nella costruzione della legalità. E una democrazia è tanto più solida quanto più è in grado di proteggere chi contribuisce, con coraggio, a renderla trasparente e responsabile.
* Avvocato giuslavorista, da anni si occupa di conflittualità lavorativa anche come redattore di diversi ddl in materia presentati nella scorsa legislatura
Source link



