Assegnazioni provvisorie, il conteggio del quinquennio riparte da zero per il docente di sostegno che ottiene il movimento?

Il docente di sostegno che rientra ancora nel vincolo quinquennale di permanenza sul posto di sostegno può partecipare alla mobilità annuale senza nessuna conseguenza sul calcolo del quinquennio.
Una lettrice ci scrive: “Sono un’insegnante di scuola primaria su posto di sostegno, sono entrata di ruolo lo scorso anno scolastico 2024/25: avendo un bambino di tre anni vorrei presentare domanda di assegnazione provvisoria per avvicinarmi il più possibile a casa. Se ottengo il movimento, dovrò iniziare nuovamente da zero il calcolo del quinquennio su posto di sostegno?. Ho molta confusione in merito”.
La risposta è NO: l’eventuale ottenimento dell’assegnazione provvisoria non fa ripartire il calcolo dei cinque anni relativi al vincolo di permanenza su sostegno al quale la collega è ancora sottoposta in quanto di ruolo ancora solo da due anni. Questo è chiaramente indicato dall’art 7, comma 4 del CCNI 2025/2026:
“Il servizio prestato in assegnazione provvisoria su posti di sostegno e posti di tipo speciale concorre ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di 20 posti”.
L’assegnazione provvisoria, pertanto, non azzera il calcolo del quinquennio, poiché ottenuta appunto su posto di sostegno. Essendo all’interno del vincolo, del resto, la docente non può richiedere assegnazione su posto comune.
Inoltre, avendo un figlio di tre anni, ha i requisiti per partecipare alla mobilità annuale.
Motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria
Ricordiamo che il requisito da cui non si può prescindere per poter presentare l’istanza, rimane il ricongiungimento familiare o, in alternativa, la tutela della salute. Nello specifico la richiesta può essere avanzata in presenza di una delle seguenti motivazioni certificate:
- ricongiungimento ai propri genitori;
- ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
- ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016);
- ricongiungimento a conviventi stabili, inclusi parenti e affini, purché risulti una stabile convivenza anagrafica;
- assistenza a parenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92), anche se non conviventi;
- gravi esigenze di salute del lavoratore richiedente.
Come funziona il vincolo quinquennale
Ricordiamo che l’art. 23 del CCNI 2025/28 sulla mobilità: stabilisce che:
- Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione;
- I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione;
- Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno;
- L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione
- L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione;
- I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio.
Ricordiamo che ai fini del computo del quinquennio vale l’anno in corso e l’eventuale decorrenza giuridica della nomina.
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