Docenti di ruolo, nella domanda supplenze 2026/27 devono indicare solo posti interi non spezzoni

L’art 47 del CCNL definisce la possibilità con cui il personale docente con contratto a tempo indeterminato può partecipare all’assegnazione delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) o temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Rispetto al passato, la procedura per le nomine informatizzate sulle supplenze (INS) prevede un’importante novità relativamente ai “posti orari” che derivano dalle aggregazioni di ore effettuate dagli ambiti territoriali. Tuttavia, i docenti di ruolo possono partecipare al conferimento degli incarichi a tempo determinato solo su posti interi.
In linea con l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, gli Ambiti Territoriali procedono all’aggregazione degli spezzoni orari residui per costituire posti orari strutturati, simili alle tradizionali Cattedre Orario Esterne (COE).
Per i docenti di ruolo che decidono di avvalersi dell’Articolo 47 del CCNL 19/21, vige una restrizione: possono concorrere esclusivamente per l’assegnazione di posti interi. Durante la compilazione dell’istanza online, il sistema informatico applicherà un filtro bloccante ed evidenzierà un apposito messaggio di avviso. A differenza dei supplenti da GPS (che possono indicare range orari minimi e massimi per spezzoni da 1 a 24 ore a seconda del grado), i docenti di ruolo non possono in alcun modo richiedere o accettare spezzoni orari o somme di spezzoni non interi.
Riferimenti normativi
Ricordiamo che l’art 47 del CCNL 2019/21 prevede che:
“1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purche’ di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarita’ della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la
richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
4. Il presente articolo abroga l’art. 36 del CCNL 29 novembre 2007”.
Nella Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 si specifica che:
“Il personale scolastico di ruolo, che partecipa alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi degli articoli 47 e 70 del CCNL vigente, è tenuto ad indicare, nell’istanza informatizzata della scelta delle sedi, solamente i posti interi; i docenti con contratto a tempo indeterminato che, avendo superato il periodo di prova, a norma dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, partecipano alla procedura per il conferimento delle supplenze, non possono essere destinatari di contratti a tempo determinato sulla medesima classe di concorso o sulla medesima tipologia di posto di titolarità. Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dall’articolo 12 dell’Ordinanza ministeriale e, per quanto riguarda le sanzioni, dall’articolo 15 della medesima Ordinanza”.
Nell’istanza di presentazione della domanda sarà presente un alert che ricorderà tale circostanza.
Requisiti d’accesso e restrizioni oggettive
Non tutti i docenti assunti a tempo indeterminato possono accedere sin da subito alla procedura. Sussistono infatti precisi vincoli
- superamento dell’anno di prova: l’accettazione della supplenza è preclusa a coloro che sono ancora tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova (DM n. 137/2025). La facoltà si attiva solo dopo il completamento positivo di tale periodo;
- no stessa classe di concorso: il docente non può accettare una supplenza sulla stessa classe di concorso, tipologia di posto o grado di istruzione in cui risulta già titolare di ruolo. L’istanza è finalizzata all’accettazione di incarichi su un diverso grado o per una classe di concorso/tipologia di posto differente;
- vincolo triennale da GPS Sostegno: i docenti immessi in ruolo attraverso le procedure straordinarie su posto di sostegno sono vincolati a rimanere per almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di assunzione prima di poter accettare supplenze a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso;
Status giuridico, tutele ed effetti sulla carriera
L’accettazione dell’incarico a tempo determinato prevede precise tutele per il dipendente, regolando lo status giuridico ed economico per l’intera durata della supplenza:
- conservazione del posto: il docente mantiene la titolarità della propria sede scolastica per un massimo di tre anni scolastici. Questo limite complessivo si azzera e ricomincia a decorrere qualora venga assegnata una nuova sede di titolarità;
- ferie: l’attribuzione della supplenza comporta la richiesta obbligatoria di un periodo di aspettativa non retribuita, la cui durata si estende per l’intero mandato. Durante l’anno di supplenza si applicano integralmente le norme contrattuali e di legge previste per i supplenti a tempo determinato, comprese quelle relative alla fruizione delle ferie;
- progressione di carriera: sebbene il trattamento economico mensile durante la supplenza rispecchi quello previsto per i contratti a tempo determinato (azzerando temporaneamente i passaggi di fascia), l’anno di servizio viene computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità giuridica e della progressione di carriera (fasce stipendiali) al rientro nel proprio ruolo.
La domanda di supplenza dal 16 luglio ore 14.00 al 29 luglio ore 14.00
I docenti potranno presentare domanda di supplenza per l’anno scolastico 2026/27 tra il 16 luglio ore 14.00 e il 29 luglio ore 14.00
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