Piemonte

Ultrà fa il saluto fascista, punito col Daspo ma assolto dal giudice: “Estemporaneo e goliardico”

Il saluto romano eseguito come gesto fulmineo “estemporaneo e goliardico“, durato appena tre secondi sulle gradinate dello stadio Moccagatta di Alessandria, non è sufficiente a far scattare la condanna penale se manca un reale pericolo di diffusione dell’ideologia fascista o di una sua riorganizzazione. Lo ha stabilito il tribunale di Alessandria, con il giudice monocratico Michele Innocenti, che ha assolto un tifoso torinese dall’accusa di aver compiuto gesti legati al disciolto partito fascista.

La vicenda risale al 13 marzo 2022, durante l’incontro di calcio tra Juventus Under 23 e Südtirol. L’imputato, un sessantenne di Torino difeso dall’avvocato Davide De Bartolo, era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’impianto sportivo mentre sollevava il braccio destro con il palmo rivolto verso l’esterno: il più classico dei “saluti romani”.

Al tifoso fu inflitto un Daspo di 5 anni con un provvedimento che, la scorsa primavera, è stato confermato dal Tar sulla base del fatto che il gesto “è una condotta provocatoria estranea alla passione sportiva e idonea a mettere a rischio la sicurezza pubblica“.

Il tribunale di Alessandria ha invece richiamato precedenti sentenze dove i giudici di legittimità hanno chiarito che l’ordinamento italiano non punisce l’opinione o il gesto in sé, per quanto censurabile, bensì il pericolo concreto che da esso deriva.

Perché vi sia reato, insomma, il saluto fascista deve essere “concretamente idoneo a determinare un pericolo di ricostituzione del partito fascista o comunque di diffusione della relativa ideologia”. Un criterio di offensività che nel caso di Alessandria è stato ritenuto assente.

Nelle motivazioni si legge che il braccio teso è rimasto alzato per un lasso di tempo “estremamente limitato”, calcolato in circa tre secondi, e che l’azione non è stata in alcun modo reiterata nel corso della partita.

A giocare a favore dell’imputato è stato anche il “vuoto ideologico” circostante: i soggetti coinvolti erano in numero esiguo (due persone) e il gesto è apparso come un comportamento “estemporaneo e goliardico”, del tutto privo di una reale valenza propagandistica o istigatoria. Gli stessi spettatori presenti allo stadio non hanno mostrato alcuna forma di adesione, partecipazione o emulazione, isolando di fatto l’iniziativa del tifoso.

Mancando la “carica offensiva” e l’idoneità a fare proseliti, il tribunale ha ritenuto insussistente l’elemento oggettivo del reato. Quindi l’imputato è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato“.


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