Salute

Gravidanza: stop a norme penalizzanti per le candidate al diploma di medicina generale

L’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n.368 del 1999 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli) che impone alle aspiranti al diploma in medicina generale di recuperare il periodo di formazione perso in ragione dello stato di gravidanza produce un «indebito ritardo» nella trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato con il Servizio Sanitario Nazionale con ricadute permanenti sull’ anzianità di servizio e sulle condizioni di esercizio della professione.

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Lo ha stabilito la Consulta (sentenza n. 76 del 2026) che ha dichiarato la norma incostituzionale, nella parte in cui non prevede che il diploma, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità, sia equiparato a quello ottenuto nella sessione ordinaria dagli altri partecipanti.

La sentenza

La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tar Lazio in riferimento agli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione, che salvaguardano rispettivamente il principio di uguaglianza e di pari opportunità, la famiglia, la salute e la protezione della madre e del bambino. In particolare, il Collegio aveva ritenuto la norma in contrasto con l’articolo 25, comma 2-bis, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, secondo cui «costituisce discriminazione» ogni trattamento che, «in ragione del sesso [o] dello stato di gravidanza pone il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

Tesi che ha colto nel segno

La Corte costituzionale, da un lato, ha richiamato l’articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 (Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego) secondo cui «alla fine del congedo di maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza». Dall’altro, ha statuito che la sospensione dell’attività formativa, finalizzata a proteggere la salute della donna e l’interesse preminente del bambino, non può riflettersi negativamente «sulla posizione della donna lavoratrice che, per effetto sospensione, subisce un immediato pregiudizio nel suo rapporto di lavoro parasubordinato». Ragion per cui «la diversità di trattamento fra le donne che devono sospendere il corso per gravidanza e maternità e gli altri iscritti al medesimo corso non trova alcuna legittima giustificazione».


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