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I candidati premier e i poteri del Colle

Alla commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati è in discussione la proposta di riforma elettorale che arriverà in aula il 26 giugno. Essa prevede – come si legge nella relazione – “l’indicazione obbligatoria del nome da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri in sede di presentazione delle liste, quale elemento di trasparenza dell’offerta politica, fatte salve le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica”. Nel corso delle audizioni si è posta la questione se una simile disposizione non sia lesiva delle prerogative costituzionali del capo dello Stato, al quale spetta – ai sensi dell’articolo 92, capoverso, della Legge fondamentale della Repubblica – la nomina del presidente del Consiglio. Nomina che rappresenterebbe una mera formalità in quanto il capo dello stato altro non potrebbe che prendere atto, in un assetto bipolare, del verdetto popolare.

Il paradosso è che una Costituzione rigida come la nostra, perché per la sua revisione occorre una procedura speciale prevista dall’articolo 138, in realtà si può piegare in certo qual modo come canna al vento. Ce lo dice Giuliano Amato, uno dei nostri costituzionalisti più autorevoli. Lo studioso adatta al Quirinale la metafora della fisarmonica. Le prerogative del Colle sono condizionate da tre fattori: da disposizioni costituzionali ad hoc alquanto ambivalenti, dalla personalità degl’inquilini e per l’appunto dal quadro politico. Perciò i poteri del Quirinale possono dilatarsi o restringersi a seconda di tutto questo.

Valga il caso di Luigi Einaudi, un presidente della Repubblica con i fiocchi. La sua presidenza fu tutt’altro che notarile. Come prova “Lo scrittoio del Presidente”, pubblicato dopo la scadenza del settennato. Ecco, se la legge elettorale passerà con il codicillo del quale si è detto, gl’inquilini del Quirinale si troveranno pressappoco nelle stesse condizioni di Einaudi. Difatti lo statista liberale nominò per ben quattro volte di seguito Alcide De Gasperi presidente del Consiglio perché non aveva altra scelta, dal momento che la Dc rappresentava il partito egemone e De Gasperi era il suo leader indiscusso.

Ma se Einaudi perse potere per un verso, per un altro verso lo ampliò in guisa tale da essere tutt’altro che un re Travicello. Pretese che le nomine dei senatori a vita fossero una sua prerogativa esclusiva, superando le perplessità di De Gasperi. Si oppose all’idea, coltivata soprattutto dalla Democrazia cristiana e in particolar modo dal giurista Alfonso Tesauro, di considerare la nomina dei giudici costituzionali un potere formalmente presidenziale ma sostanzialmente governativo. E le sue famose prediche considerate inutili per vezzo, anche sotto forma di bigliettini che soprattutto i ministri economici di buon mattino si ritrovavano sulla scrivania perché ne facessero buon uso, erano qualcosa di ben più che semplici suggerimenti. E s’impuntò più volte non per capriccio ma – come ebbe a sottolineare – per trasmettere integri ai suoi successori i poteri conferitigli dalla Carta.

Tutto questo per dire che le prerogative quirinalizie vanno viste in toto. Tutto quello che si perde da una parte, si acquista da un’altra parte. Lo Statuto albertino stabiliva all’articolo 7 che “Il Re solo sanziona le leggi e le promulga”. Grazie alla sanzione, il monarca rappresentava – per così dire – il terzo braccio della legge. Senza il suo sì nel merito, l’iniziativa legislativa non diventava legge, a dispetto dell’assenso dei due rami del Parlamento. Ma ben presto, con il passaggio dal regime costituzionale puro al regime parlamentare, la sanzione divenne una mera formalità. Sono rari i casi in cui il re si mise di traverso.


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