Nuova Pescara, il Tar annulla i referendum di Spoltore e Montesilvano

Il Tar Abruzzo ha annullato i referendum consultivi indetti dai Comuni di Spoltore e Montesilvano sul processo di fusione che porterà alla nascita del nuovo Comune di Pescara, prevista il primo gennaio 2027. Con due sentenze, i giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi presentati dall’associazione Nuova Pescara, stabilendo che i singoli Comuni non possono indire consultazioni locali su una materia che rientra nella competenza esclusiva della Regione.
Nel caso di Spoltore, il referendum era stato fissato per il 14 giugno. A Montesilvano, invece, la consultazione era prevista per il 20 e 21 giugno.
Nei provvedimenti il Tar ripercorre l’intera vicenda della Nuova Pescara, ricordando il referendum regionale del 25 maggio 2014, al quale parteciparono oltre 111 mila cittadini dei tre Comuni coinvolti. In quell’occasione i favorevoli alla fusione furono 64.909 contro 36.741 contrari. L’esito della consultazione fu poi recepito dalla legislazione regionale, fino all’approvazione della legge regionale n. 13 del 2023 che ha fissato al 1° gennaio 2027 la nascita del nuovo Comune di Pescara.
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Per il Tar, dunque, i referendum promossi da Spoltore e Montesilvano si sovrappongono al quesito già sottoposto agli elettori nel 2014 e finiscono per mettere in discussione una volontà popolare già espressa e recepita dalla legge regionale.
“La decisione di interpellare nuovamente la popolazione, che peraltro non risulta neutra sotto il profilo dell’impiego delle risorse pubbliche – si legge – si rivela non funzionale all’obiettivo perseguito, tenuto conto che il consenso dell’intero corpo elettorale interessato è già venuto ad inserirsi nel procedimento a conclusione del quale è stata approvata e promulgata la legge regionale n.13/2023”.
“Eventuali esigenze di revisione del processo di fusione dettate dalle criticità e difficoltà organizzative di carattere generale registrate nella fase di ottimizzazione e implementazione della fusione in atto – recitano ancora i provvedimenti – non potranno che essere veicolate attraverso interventi normativi di modifica della L.R. n. 13/2023, anche su impulso dello stesso Consiglio comunale indirizzato ai titolari dell’iniziativa legislativa regionale”.
Con le due sentenze, il Tar ha quindi annullato tutti gli atti impugnati relativi alle consultazioni popolari previste nei due Comuni, compensando le spese di giudizio tra le parti.
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