Invalidità civile, cecità e sordità: le indicazioni Inps per il ripristino delle prestazioni economiche respinte o sospese

L’INPS ha pubblicato una comunicazione per illustrare le procedure di riattivazione delle prestazioni economiche legate a invalidità civile, cecità e sordità.
Le indicazioni si rivolgono a chi ha subito il rifiuto, la revoca o la sospensione dell’assegno a causa della mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
Il documento chiarisce un aspetto fondamentale, separando nettamente l’accertamento sanitario della disabilità dalla verifica delle condizioni economiche necessarie per ottenere l’importo mensile.
Se un cittadino recupera i requisiti finanziari, ha il diritto di chiedere il ripristino del pagamento senza doversi sottoporre a nuove visite mediche, lasciando invariata la scadenza del proprio certificato.
Domanda respinta o prestazione revocata: le istruzioni operative
A volte l’erogazione del beneficio viene negata fin dall’inizio per il mancato rispetto dei limiti di reddito. In altri frangenti, la prestazione subisce una revoca definitiva, per esempio in seguito a una permanenza all’estero superiore a un anno oppure a causa della liquidazione di un altro trattamento pensionistico.
Quando la persona torna in possesso dei requisiti necessari, ha la possibilità di richiedere i pagamenti compilando il modello “AP93”, che si trova facilmente nella sezione modulistica del portale istituzionale. In attesa di un sistema completamente digitalizzato per questa specifica procedura, la documentazione va spedita tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla sede territoriale competente.
Alla richiesta bisogna allegare il modello “AP70” e l’eventuale verbale sanitario in corso di validità, esclusivamente nel caso in cui sia stato emesso da un ente diverso dall’Inps prima del primo gennaio 2010. Una volta verificati i documenti, l’Istituto autorizza la ripresa dei pagamenti con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza.
Cosa fare in caso di sospensione temporanea
Un iter procedurale diverso riguarda la sospensione temporanea dell’assegno, legata a una perdita provvisoria dei requisiti. Questa situazione si verifica frequentemente in caso di ricovero ospedaliero, perdita della frequenza scolastica o per aver incassato un pagamento una tantum.
In queste specifiche circostanze, il cittadino che riacquisisce le condizioni previste dalla normativa deve inoltrare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.
Anche in questa particolare casistica l’iter sanitario rimane valido a tutti gli effetti. Il vantaggio principale di questa specifica procedura riguarda la decorrenza del pagamento, che viene riconosciuto in automatico a partire dal mese in cui si ripristinano le condizioni socio-economiche, azzerando i tempi di attesa.
I controlli medici e le eccezioni del Centro Medico Legale
La regola generale stabilisce che il ripristino dell’assegno non riapre la fase sanitaria. L’Inps prevede tuttavia un’eccezione legata alla datazione del documento medico originario, a tutela della regolarità delle prestazioni.
Se l’accertamento risulta anteriore a due anni, il Responsabile del Centro Medico Legale (CML) prende in carico il verbale e ha la facoltà di richiedere una verifica straordinaria sulle condizioni di salute. L’istituto di previdenza rassicura i cittadini precisando che si tratta di casi assolutamente eccezionali.
Questi controlli aggiuntivi seguono limiti molto stringenti e si attivano solo in due precise situazioni:
- quando il giudizio espresso in un verbale antecedente di due anni risulta in palese contrasto con i riferimenti tabellari di legge o con le linee guida dell’Istituto;
- in circoscritte circostanze previste dalla nuova Riforma della disabilità in vigore dal 2025.
Riguardo a quest’ultimo punto, l’ente previdenziale ricorda che la nuova valutazione di base genera un certificato con validità illimitata nel tempo. Questo rende l’eventualità di una revisione medica un’opzione estremamente rara, applicabile solo in condizioni di reale necessità.
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