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Precari scuola, niente indennità per le ferie a Natale e Pasqua, ecco cosa ha detto la Corte di Cassazione. SPECIALE con Miceli. LIVE Giovedì 28 maggio alle 17:00

La Suprema Corte ha parlato. E per i docenti a tempo determinato arrivano tre regole che assomigliano molto a un dietrofront rispetto alla linea garantista degli ultimi anni.

Con la sentenza n. 883/2026, pubblicata il 27 maggio, la Sezione Lavoro della Cassazione ha stabilito che durante le sospensioni delle lezioni – Natale, Pasqua, ponti – l’indennità sostitutiva delle ferie non è automatica.

Spetta solo per la differenza tra i giorni maturati e quelli in cui il docente avrebbe teoricamente potuto godere del riposo. E niente obbligo per il dirigente scolastico di avvisare o invitare formalmente il supplente a prendersi quei giorni. La pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Torino. E subito fa capire che il tempo delle vacanze scolastiche, per i precari, non è tempo di ferie come per i colleghi di ruolo.

Tre i principi enunciati, destinati a orientare – e restringere – i ricorsi presentati negli ultimi anni dal personale a termine.

Primo principio: dalle vacanze di Natale al 30 giugno, una linea di confine. Nei periodi di sospensione delle lezioni (tradizionalmente quelli più lunghi: dicembre, aprile, eventuali ponti) il docente supplente matura sì le ferie, ma se quei giorni coincidono con le vacanze scolastiche, l’indennità sostitutiva scatta solo per l’eccedenza. La Cassazione scrive nero su bianco che non serve un avviso formale del preside. Tradotto: se il precario ha un contratto che copre proprio quei giorni di chiusura, gran parte del suo diritto alle ferie si dissolve nell’aria.

Secondo principio: tra la fine delle lezioni e il 30 giugno cambia la musica. Qui la Corte si mantiene fedele ai precedenti già fissati con le sentenze 15415, 16715 e 28587 del 2024. In questo periodo i docenti sono impegnati in scrutini, esami, attività valutative. Il supplente ha quindi diritto all’indennità sostitutiva – a patto però che il dirigente scolastico non lo abbia espressamente invitato a godere delle ferie, avvertendolo per iscritto che altrimenti le perde. Un meccanismo di tutela formale che, nei fatti, molti precari sanno essere più teorico che pratico.

Terzo principio: le quattro festività soppresse (ex legge 937/1977) diventano ferie a tutti gli effetti. Anche per i precari, quei giorni di riposo – un residuo storico della normativa italiana – vanno fruiti entro la fine dell’anno scolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni. Senza ulteriori distinzioni tra supplenti e assunti a tempo indeterminato. Una parità, questa sì, ma limitata a un istituto residuale.

La Cassazione nega ai precari con incarichi brevi lo stesso pieno diritto al godimento – o alla monetizzazione – delle ferie riconosciuto al personale di ruolo. La motivazione, probabilmente, si annida nella natura intermittente del rapporto di lavoro a termine: se il contratto si sospende naturalmente con le vacanze, il diritto maturato non può essere automaticamente convertito in denaro.

Approfondimento su Orizzonte Scuola

Di tutto questo – e di molto altro – si parlerà in un appuntamento speciale di Orizzonte Scuola con il format Dentro il Palazzo. L’evento è in programma giovedì 27 maggio alle 17:00, in diretta su Facebook e YouTube. Ospite, in collegamento, Walter Miceli (avvocato, esperto di normativa scolastica, collaboratore ANIEF). Conduce Andrea Carlino.


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