Studente con DSA non ammesso all’esame di Stato, famiglia fa ricorso, ma il TAR dice no: “Già 8 insufficienze al primo quadrimestre, genitori informati della situazione”

L’ultimo anno di scuola superiore finisce con una notizia che nessuno vorrebbe ricevere: la non ammissione all’esame di Stato.
Per una studentessa con certificazione di DSA quella comunicazione non è mai arrivata direttamente, ma il verdetto del consiglio di classe del 6 giugno 2019 l’aveva già segnato. Lei ha fatto ricorso al TAR del Lazio, chiedendo l’annullamento del giudizio e il diritto a sostenere la maturità. A distanza di quasi sette anni, la quarta sezione ha chiuso la vicenda con un verdetto chiaro: il ricorso è stato respinto.
Il caso
Una studentessa che frequentava per la seconda volta la quinta classe ha contestato davanti al giudice amministrativo il verbale del consiglio di classe del 6 giugno 2019. Quel documento conteneva il giudizio di non ammissione all’esame di Stato. A finire nel mirino del ricorso anche tutti gli atti collegati e la mancata comunicazione formale del provvedimento alla ragazza. La scuola e il Ministero dell’Istruzione, dal canto loro, non si sono nemmeno costituiti in giudizio.
L’avvocato della studentessa ha sollevato cinque motivi di impugnazione. Secondo la difesa, il consiglio di classe avrebbe dovuto indicare il voto raggiunto in ogni singola materia. Inoltre la scuola non avrebbe rispettato il PDP quello strumento che per legge (legge 170 del 2010 e decreto ministeriale 5669 del 2011) adatta la didattica agli alunni con DSA. In particolare, i professori avrebbero sottoposto la ragazza a più verifiche nella stessa giornata, non avrebbero garantito un ambiente tranquillo durante le interrogazioni e non avrebbero favorito l’uso di mappe e schemi. La famiglia, infine, non sarebbe stata adeguatamente avvertita della gravità delle insufficienze.
Oltre all’annullamento del provvedimento, la ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno: patrimoniale, morale, esistenziale e biologico.
Le motivazioni del giudice
La sentenza ha ritenuto tutte le censure “fuori fuoco”. Il giudice ha osservato innanzitutto che la motivazione del consiglio di classe esiste eccome. Nel verbale del 6 giugno 2019 si legge che la studentessa aveva “gravi fragilità nelle materie scientifiche e linguistiche”, rimaste tali nonostante la revisione del PDP, l’esonero dalle prove in lingua straniera e le interrogazioni programmate in più date. Per il TAR, questa sintesi è sufficiente: “La motivazione del provvedimento risulta, pertanto, intrinseca alla valutazione personalizzata effettuata e non necessita di ulteriori rafforzamenti” (TAR Lazio, sez. IV, n. 8100/2026).
Quanto ai voti delle singole materie, il tribunale ha ricordato che l’ordinanza ministeriale n. 205 del 2019 richiede solo una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per essere ammessi. Il giudizio di non ammissione, invece, rappresenta una valutazione complessiva e non deve riportare i voti analitici. La famiglia poteva comunque controllarli sul registro elettronico.
Sul fronte del PDP, il giudice ha fatto un passo indietro importante: per gli alunni con DSA non esistono criteri di valutazione diversi dalla norma. La legge chiede solo che la scuola eroghi didattica personalizzata e misure compensative adeguate, ma il livello di apprendimento richiesto resta lo stesso. La studentessa non ha dimostrato con prove concrete che i professori le abbiano negato mappe, schemi o un clima tranquillo. Le accuse sono rimaste “generiche” e prive di “puntuale riscontro probatorio”. Inoltre il PDP in questione non prevedeva affatto l’obbligo di fare una sola verifica orale al giorno, ma solo la “programmazione nei tempi e nei contenuti”.
Sulla comunicazione con la famiglia, il tribunale ha rilevato che al termine del primo quadrimestre la ragazza aveva insufficienze in ben otto materie. Quella situazione era ben nota ai genitori, che avevano anche sottoscritto il PDP. Non si può quindi sostenere di essere stati colti di sorpresa.
La decisione finale è inequivocabile: il ricorso viene rigettato. E senza l’accertamento dell’illegittimità degli atti, cade anche la domanda di risarcimento: “non essendo stata accertata l’illegittimità degli atti impugnati, manca infatti l’elemento oggettivo dell’ingiustizia del danno” , Per la studentessa, l’effetto pratico è che il giudizio di non ammissione all’esame di Stato resta valido.
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