Dirigenti sanitari: il testo beffa che impedisce di restare in corsia fino a 72 anni
Lo scorso 4 febbraio avevo segnalato sul sito le sconfortanti vicende della questione del trattenimento in servizio dei dirigenti sanitari oltre il compimento del 70 anno di età. In estrema sintesi, era accaduto che nel decreto Milleproroghe 2026 venivano riproposte decine di norme di matrice sanitaria, ma non quelle di cui di sta trattando. I motivi potevano essere una semplice dimenticanza, anche se era più plausibile che fosse stato volutamente eliminato il ricorso ai pensionati perché negli anni scorsi erano sorte molte questioni – soprattutto da parte dell’INPS e della Corte dei conti – riguardo al problema della cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo. Gli eventi successivi hanno invece confermato che la mancata proroga era proprio una dimenticanza, perché in sede di conversione del DL 200/2025, all’art. 5 – relativo alla Sanità – la legge 26/2026 ha aggiunto un comma 10-ter che ripropone il trattenimento e la riammissione, sebbene le condizioni e i limiti siano stati modificati. Detto questo, l’applicazione sul campo della norma legislativa in vigore dal’1.3.2026 si sta rivelando estremamente complessa e ha assunto i contorni di una beffa per i diretti interessati e di un goffo incidente giuridico.
Le anomalie del provvedimento
Questa legge, così come è stata formulata, non consente a nessun medico di permanere matematicamente in servizio sino a 72 anni, ma al massimo sino a 70 anni e 10 mesi. Perché questa anomalia ? Semplicemente perché la legge pone come termine ultimo il 31.12.2026. Può usufruire del trattenimento, dunque, solo chi compie 70 anni dopo il 1° marzo 2026, rimanendo in ogni caso in servizio non oltre il 31 dicembre 2026; quindi, l’età massima raggiungibile è 70 anni e 10 mesi e non 72. E’ di tutta evidenza che prima del marzo 2026 non vi era la possibilità per nessun medico di fare la domanda perché, come ricordato, sussiste un buco temporale di due mesi nella continuità della norma.
Il massimo paradosso sarebbe quello di un medico che compie i 70 anni il prossimo novembre, inoltra la domanda, l’azienda adotta subito la delibera e il medico viene, quindi, trattenuto in servizio ….. per un mese.
Le date fissate nella legge
Nell’originario comma 164-bis, modificato dalla legge 26/2026, si riscontra per due volte la fatidica data “31 dicembre 2026”: con le parole “fino al” nel secondo inciso e alla fine del periodo, ma qui viene preceduta dal vincolo “comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2026”. La prima è chiaramente il termine finale entro il quale le aziende sanitarie possono accogliere le domande, mentre la seconda è inequivocabilmente il termine massimo di effettiva presenza in servizio. Se la ineluttabile data fosse stata indicata solo nell’inciso, la norma sarebbe sostanzialmente perfetta, perché una delibera adottata a dicembre 2026 consentirebbe il reale trattenimento fino al settantaduesimo anno. Ma purtroppo la deadline temporale viene ripetuta anche dopo, con altra finalità, e ciò costituisce il buco nero in cui si perde la disposizione legislativa. La conseguenza è che la norma risulta di fatto inservibile, oltre che inutilmente contorta. Oltretutto, per come è scritta, è irragionevole alla luce della stessa motivazione che ha indotto il Governo a prorogarla, cioè “fronteggiare la grave carenza di personale”, circostanza che di sicuro non muterà nei prossimi mesi. Mi spingo perfino a intravedere profili di incostituzionalità in relazione agli artt. 32 e 97 della Costituzione, perché non si vede come un medico trattenuto in servizio per un solo mese possa contribuire alla “tutela della salute” e al “buon andamento” della azienda sanitaria.
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