Assunzioni, ospedali e medicinali: ecco il pacchetto sanitario del decreto Pnrr
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Le assunzioni non potranno superare il 30% del fabbisogno programmato nel triennio e dovranno essere realizzate senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La misura, inoltre, ha una scadenza precisa, essendo utilizzabile solamente fino al 31 dicembre 2026.
Facilitato il completamento delle strutture sanitarie
Il decreto, che ha funzione sull’utilizzo del Pnrr, interviene in modo significativo sugli investimenti destinati alla sanità territoriale e ospedaliera. Si consente alle Regioni di utilizzare anche le risorse dell’edilizia sanitaria – quelle storicamente previste dall’articolo 20 della legge del 1988 – per coprire i rincari dei costi dei materiali. La procedura viene semplificata e resa più flessibile, eliminando alcuni vincoli che finora limitavano l’accesso a queste risorse favorendo così il superamento dello stallo di opere strategiche come Case della Comunità, Ospedali di Comunità e interventi per la sicurezza degli ospedali.
I medici in convenzione in pensione a 73 anni
Viene mantenuto l’ innalzamento dell’età per andare in pensione dei medici di medicina generale e dei pediatri. Viene, infatti, prorogata fino al 31 dicembre 2027 la possibilità, per medici di medicina generale e pediatri, di chiedere di prorogare sino ad “ un anno successivo” il raggiungimento del limite di età, già previsto a 72 anni. E quindi di rimanere in servizio fino a 73 anni.
Una misura già introdotta in via emergenziale per far fronte alla carenza di professionisti sul territorio.
Autosufficienza e disabilità con accertamenti facilitati
Il decreto interviene anche sulla riforma della disabilità e verso il nuovo sistema di accertamento della non autosufficienza, rinviando alcune scadenze per evitare vuoti operativi durante il passaggio dal vecchio al nuovo modello.
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