Sottosegretari in Calabria, referendum o legge popolare? Cosa dicono le norme
Le opposizioni in Calabria hanno iniziato una battaglia per ottenere la cancellazione della norma voluta dal centrodestra, che prevede i sottosegretari alla presidenza: c’è chi ha avviato l’iter per il referendum popolare e chi sosterrà una legge d’iniziativa popolare. Ma entrambe le strade non sono prive di incognite
Referendum confermativo, referendum abrogativo, legge di iniziativa popolare. Nella battaglia politica contro i neo sottosegretari regionali – norma che il centrodestra sembra aver ben blindato – le opposizioni hanno pesato e vagliato varie strade. Quella ‘extraconsiliare’ – un gruppo coordinato dall’ex senatore Nicola Morra – sta già percorrendo quella del referendum popolare confermativo, per arrivare al contenzioso davanti al Tar e, confidano, davanti alla Corte Costituzionale. L’opposizione consiliare era tentata dal referendum abrogativo (annunciato da Pasquale Tridico), ma poi ha spiegato perché l’ha scartato, per ricorrere alla legge d’iniziativa popolare. Ma come sono disciplinati tutti questi strumenti? Vediamo, brevemente, cosa prevedono lo Statuto e le leggi regionali.
REFERENDUM POPOLARE PER L’APPROVAZIONE DELLO STATUTO
Lo prevede l’articolo 123 della Costituzione. «Lo statuto (regionale, ndr) è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale (7 nel caso calabrese, ndr)» si legge nella Costituzione. Lo scorso novembre il Consiglio regionale calabrese – come previsto dalle norme transitorie dello Statuto – ha disciplinato, con legge propria, il referendum ex articolo 123 della Costituzione. E ne ha limitato l’ambito di applicazione. Il referendum popolare, prevede infatti la legge regionale 45/2025, non può essere richiesto per «le leggi regionali di revisione statutaria parziale, che non intervengono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto, dettando esclusivamente disposizioni puntuali di tipo organizzativo, ovvero di attuazione o adeguamento a norme statali sopravvenute».
Sarebbe questo il caso della legge regionale 2/2026 che ha allargato la Giunta regionale a 9 componenti (recependo una norma nazionale) e reintrodotto i sottosegretari. Per questo tipo di leggi si applicano «le disposizioni dell’articolo 11 dello Statuto regionale in materia di referendum abrogativo».
REFERENDUM ABROGATIVO
Introdotto dallo Statuto e normato dalla legge regionale 13 del 1983, il referendum abrogativo prevede un quorum (a differenza del referendum popolare sullo Statuto) e può essere chiesto su tutte le leggi ad eccezione di alcune materie. È il caso delle leggi di bilancio, tributarie, urbanistiche come pure delle «disposizioni dello Statuto» (e qui verrebbe da chiedersi allora se non ci sia contraddizione o almeno ambiguità rispetto alla norma citata prima, la legge 45 del 2025 che ammette l’abrogativo per alcune leggi di revisione statutaria).
Chi può chiederlo? Qui, come notava ieri l’opposizione, c’è qualche contraddizione tra la legge dell’83 (che recepiva le previsioni del vecchio Statuto regionale) e il nuovo Statuto, licenziato nel 2004. La legge dell’83 dice che il referendum abrogativo può essere promosso da «almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione» o da «due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione».
Lo Statuto del 2004 prevede invece che il referendum abrogativo può essere indetto se lo richiede «almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali». In tutti questi anni il Consiglio regionale ha trascurato di aggiornare la legge del 1983. In ogni caso, la contraddizione è presto risolta. «Lo Statuto prevale su legge ordinaria, quindi valgono le disposizioni del 2004» ci chiarisce al telefono il professor Guerino D’Ignazio, emerito di Diritto costituzionale dell’Unical.
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Anche qui si fa riferimento alla legge 13/83 e allo Statuto. Il diritto d’iniziativa popolare spetta ad almeno 5mila elettori, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti. È esclusa su alcune materie: bilancio, tributi, istituzione di nuovi Comuni (per i primi 15 anni).
Sorge però una domanda a questo punto: con una legge d’iniziativa popolare, nei fatti una legge ordinaria, si può modificare lo Statuto o una legge di revisione dello Statuto (che è quella che ha introdotto i sottosegretari)? «Lo Statuto regionale non è la Costituzione, ma è comunque una legge di rango superiore. E di pari rango è la legge di revisione statutaria, perché richiede per approvazione lo stesso iter aggravato – spiega il professor D’Ignazio – Quindi no, una legge di rango inferiore, come una legge ordinaria, non può intervenire su una sovraordinata».
D’altra parte l’opposizione sa bene che le leggi di iniziativa popolare tendono a restare nei cassetti. Più che sull’efficacia quindi dell’azione legislativa, l’impressione è che si punti sul messaggio politico: «una valanga di firme», come è stato detto in conferenza stampa, per mandare un messaggio politico al centrodestra.
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