Appalto bocciato, gli uffici amministrativi rischiano di rimanere senza matite e gomme ritenute non a norme

Una lavagna “laccata” invece che “smaltata”, una gomma per matita più corta di meno di un millimetro e un registro di protocollo “cartonato” anziché “telato”. Tre piccole difformità, su un totale di 140 prodotti, che sono costate a una società fornitrice la perdita di un appalto da 300mila euro. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso della società, che aveva impugnato la decisione della Regione Lazio di annullare l’aggiudicazione del Lotto 6 della gara europea per la fornitura di cancelleria e materiale di consumo.
La vicenda, finita davanti ai giudici amministrativi , ruota attorno a una procedura di gara indetta dalla Regione Lazio a fine 2024, suddivisa in otto lotti e del valore complessivo di diversi milioni di euro. Il Lotto 6, del valore di 300.000,01 euro, era specificamente destinato alla fornitura di cancelleria per le amministrazioni con sede legale in Umbria. L’aggiudicazione era avvenuta con il criterio del minor prezzo.
La società, risultata prima classificata, aveva ottenuto l’aggiudicazione con una determina del 16 settembre 2025. Tuttavia, a ottobre dello stesso anno, la Regione Lazio aveva avviato un procedimento di autotutela per annullare il provvedimento, dopo aver ricevuto istanze dalle società seconda e terza classificata. Queste ultime contestavano la conformità di numerosi prodotti offerti dalla società, andando oltre le difformità già segnalate dalla stessa stazione appaltante in una fase precedente.
Nonostante la richiesta di controdeduzioni della Regione, a cui la società rispondeva sostenendo l’inapplicabilità delle clausole di esclusione, l’istruttoria del 17 novembre 2025 dava ragione ai rilievi. Il responsabile unico del progetto e il dirigente competente verificavano tre prodotti contestati – la gomma per matita, la lavagna magnetica e il registro protocollo – riscontrandone la difformità rispetto alle specifiche tecniche minime imposte dal capitolato. Il giorno successivo, la Regione Lazio annullava l’aggiudicazione.
La società ha, quindi, fatto ricorso al Tar, articolando sei motivi di doglianza. La società sosteneva, tra l’altro, che in una gara al prezzo più basso non esiste un’offerta tecnica vera e propria, che le difformità erano minime (solo 3 prodotti su 140, pari al 2,14%) e che avrebbe dovuto essere ammessa al “soccorso istruttorio” per sostituire i campioni non conformi, come peraltro già avvenuto in una fase precedente della stessa gara.
I giudici umbri, hanno però bocciato tutte le argomentazioni della ricorrente. Nelle motivazioni, depositate nei giorni scorsi, il Tribunale ha sottolineato la “univoca previsione della lex specialis di gara”, ovvero le regole che la stessa società aveva accettato. “L’art. 20 del disciplinare – si legge nella sentenza – prevede che ‘La mancata corrispondenza dei prodotti offerti a quanto previsto nel capitolato tecnico comporta l’esclusione del concorrente’”. Un principio ribadito anche dall’articolo 22 e dall’articolo 3 del capitolato, che qualifica le caratteristiche elencate come “minime” e prescrive l’esclusione in caso di difformità.
Sulla richiesta di attivare il “soccorso istruttorio” per sostituire i prodotti, il Tar è stato netto: “La stazione appaltante non poteva giungere a consentire l’illegittima sostituzione dei campioni non conformi, determinandosi altrimenti una palese modifica di elementi tecnici dell’offerta”. Quanto alla presunta irrilevanza delle tre difformità, i giudici hanno ricordato che il capitolato richiede la conformità di “tutti i prodotti”, senza alcuna “soglia di esenzione”.
Il punto centrale, che ha fatto propendere la bilancia per la Regione Lazio, è stato però quello del cosiddetto “principio di equivalenza”. La società ha tentato di sostenere in giudizio che i suoi prodotti (lavagna laccata, gomma leggermente più piccola, registro cartonato) fossero funzionalmente equivalenti a quelli richiesti. Il Tar ha però evidenziato che la società non ha mai prodotto una dichiarazione di equivalenza in fase di gara, quando ne aveva l’onere. “È stato onere della ricorrente – scrivono i giudici – dichiarare già nella propria offerta l’equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d’ufficio dalla Stazione appaltante o addirittura che sia demandato alla sede giudiziaria”.
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