Umbria

Non versa contributo annuale al Comune: banca condannata

di Dan.Bo.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Umbria ha condannato una banca, nella qualità di tesoriere comunale, al pagamento di 2.000 euro più interessi legali, per non aver versato un contributo annuale previsto dalla convenzione di tesoreria. I giudici hanno motivato la decisione spiegando che «nessuna modifica contrattuale può avvenire senza un accordo formale con l’amministrazione» e che il silenzio del Comune non può essere interpretato come assenso, configurando così un inadempimento contabile da parte dell’istituto.

La vicenda Il caso riguarda l’esercizio finanziario 2015 di un Comune umbro, affidato a istituto bancario come tesoriere. La convenzione stipulata nel 2008, prorogata fino al 31 dicembre 2015, prevedeva tra gli obblighi della banca il versamento di un contributo annuo di 2.000 euro destinato a sponsorizzazioni e attività istituzionali del Comune. Nel 2012, con l’entrata in vigore del regime di Tesoreria unica, la banca ha comunicato la necessità di rinegoziare il contratto, proponendo l’azzeramento del contributo, l’aumento delle commissioni sui bonifici e l’applicazione automatica di queste condizioni a partire dal 1° maggio 2012, in assenza di un riscontro da parte del Comune.

Modifica unilaterale Il Comune però non ha mai accettato formalmente la rinegoziazione e si è limitato a modificare il bilancio, eliminando la voce relativa al contributo. La Corte ha rilevato che la normativa richiamata non attribuiva al tesoriere la possibilità di modificare unilateralmente le clausole contrattuali: «Gli istituti tesorieri – è scritto nel dispositivo – rimanevano vincolati al rispetto degli obblighi convenzionali, anche in caso di insuccesso delle trattative, per tutta la durata del rapporto, malgrado l’impatto negativo degli effetti del nuovo regime di tesoreria unica».

La sentenza La Corte ha inoltre chiarito che il silenzio del Comune non poteva essere interpretato come consenso, sottolineando che «una parte privata non può modificare unilateralmente un rapporto concessorio attribuendo valore di assenso al silenzio della controparte pubblica». Unilateralità sulla base della quale la Sezione, presieduta da Giuseppe De Rosa, parla di colpa grave. Per questo motivo, la banca è stata ritenuta responsabile di un inadempimento contabile, dovendo restituire la somma dovuta con l’aggiunta degli interessi legali maturati e delle spese di giudizio.

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