Cambio importante nei permessi a costruire: si allarga il silenzio assenzo

di M.T.
Una recente decisione del Consiglio di Stato potrebbe cambiare in modo significativo il rapporto tra cittadini e amministrazioni comunali nelle pratiche edilizie. Con la sentenza n. 1878 del 2026 i giudici amministrativi hanno stabilito che, in molti casi, il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi anche quando l’intervento presenta difformità urbanistiche.
La decisione, riportata dal Il Sole 24 Ore, si inserisce nel percorso di semplificazione amministrativa previsto dal decreto Pnrr e amplia in modo significativo la portata di uno degli strumenti più utilizzati nei procedimenti edilizi.
Il caso esaminato riguarda una richiesta di permesso di costruire per il recupero di un sottotetto. Il Comune aveva chiesto integrazioni alla documentazione oltre tre mesi dopo la presentazione dell’istanza, rifiutando di riconoscere la formazione del silenzio assenso. La controversia è arrivata fino al Consiglio di Stato, che ha chiarito i criteri da applicare.
Secondo la normativa generale sul procedimento amministrativo contenuta nella legge 241 del 1990 e nelle regole specifiche dell’edilizia previste dal Dpr 380 del 2001, il silenzio assenso sul permesso di costruire si forma se l’amministrazione non risponde entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, salvo la presenza di vincoli particolari.
Il punto controverso riguardava però il contenuto della domanda. Secondo una prima interpretazione, il silenzio assenso potrebbe maturare anche se l’intervento non è perfettamente conforme alla normativa urbanistica, purché la domanda sia formalmente corretta. Un’altra interpretazione, invece, sosteneva che il silenzio assenso potesse formarsi solo in presenza di una piena conformità urbanistica del progetto.
Il Consiglio di Stato ha scelto la prima linea interpretativa. Nella sentenza si spiega che pretendere una conformità totale prima della formazione del silenzio assenso «svuoterebbe di significato l’istituto», che nasce proprio per semplificare i procedimenti e garantire ai cittadini una maggiore certezza dei tempi amministrativi.
Questo non significa che qualsiasi domanda possa essere accolta automaticamente. Il silenzio assenso non si forma se l’istanza è priva degli elementi essenziali previsti dalla legge, come il titolo di legittimazione del richiedente o gli elaborati progettuali necessari a descrivere l’intervento. In sostanza, la domanda deve essere completa nei suoi elementi minimi, ma eventuali difformità urbanistiche non impediscono automaticamente la maturazione del silenzio assenso.
La decisione potrebbe avere effetti anche in regioni come l’Umbria, dove il settore dell’edilizia continua a essere caratterizzato da numerosi interventi di recupero del patrimonio esistente, soprattutto nei centri storici e nelle aree collinari. In questi contesti, i procedimenti edilizi sono spesso complessi e i tempi amministrativi rappresentano uno dei principali ostacoli per cittadini e imprese.
Secondo i dati di Istat e del Cresme, negli ultimi anni in Umbria oltre la metà degli interventi edilizi riguarda operazioni di recupero, ristrutturazione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Si tratta di pratiche che richiedono spesso autorizzazioni complesse e verifiche tecniche articolate da parte dei Comuni.
In questo quadro, una interpretazione più ampia del silenzio assenso potrebbe contribuire a ridurre l’incertezza dei tempi amministrativi e a semplificare i rapporti tra cittadini e uffici tecnici. Allo stesso tempo resta fermo il potere delle amministrazioni di intervenire nei casi più gravi, ad esempio quando la domanda è priva degli elementi essenziali o quando emergono irregolarità sostanziali.
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