il giudice riconosce il risarcimento
CIVITANOVA Insegna religione come precario da 24 anni, il giudice del lavoro di Macerata gli riconosce un risarcimento danni pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione ricevuta. Ma la mancata stabilizzazione dei contratti precari nel mondo della scuola nel frattempo ha determinato una procedura di infrazione europea, per cui il ricorrente si può arrivare fino al riconoscimento di 24 mensilità. E, come spiegano gli avvocati che hanno promosso il ricorso, si può arrivare a superare i 60mila euro.
Il caso
La sentenza del giudice del lavoro Germana Russo condanna il Ministero dell’Istruzione. Riguarda un ricorso presentato da un insegnante di religione cattolica che è stato presentato nel novembre del 2023, rappresentato da uno studio legale specializzato in diritto del Lavoro a livello nazionale, formato dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi. Il ricorrente è docente a tempo determinato di scuola primaria dal 2002. Attualmente è in servizio a Montecosaro ma ha lavorato principalmente a Civitanova, tranne una parentesi a Porto Sant’Elpidio dal 2003 al 2008. Totale 23 annualità a tempo determinato per la durata dell’intero anno scolastico, con il meccanismo del rinnovo automatico, e comunque, «in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (per malattia, gravidanza, oppure in aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione)».
In questo lasso di tempo, il Ministero aveva bandito solo un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato degli insegnanti di religione nel 2004, 19 anni prima del ricorso. Aspetto che risulterà determinante insieme ad altri nella sentenza. A partire dalla legge 186 del 2003 che introduce tra gli insegnanti di religione la distinzione tra docenti di ruolo (deve coprire il 70% dei posti di ogni Diocesi) e non di ruolo (30%). Accessi al ruolo che devono avvenire con concorsi su base regionale a cadenza triennale. Richiamata la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la sentenza della Corte Costituzionale 187 del 2016, che sanciscono «l’illegittimità del rinnovo potenzialmente illimitato dei contratti a tempo determinato». Per cui dal 2004, tre anni dopo il primo contratto, il giudice ha rilevato «un abuso rilevante del contratto a tempo determinato» in assenza di bandi di concorso.
«In questo caso è stata applicata la vecchia normativa – ha spiegato l’avvocato Giovanni Rinaldi del foro di Biella – e sono state riconosciute 12 mensilità perché la causa è stata avviata prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Dopo l’apertura della procedura di infrazione comunitaria, ora è previsto un risarcimento tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione, che quantificati possono anche superare i 60mila euro. Tenendo conto che i docenti di religione sono gli unici che hanno gli scatti di anzianità».




