Buoni postali dimenticati nel cassetto, scatta la prescrizione se il risparmiatore non li incassa alla scadenza

La Corte d’appello civile di Perugia ha stabilito un principio chiaro che ribalta una precedente condanna e definisce i confini della responsabilità degli emittenti. La sentenza in questione ha assolto Poste Italiane dalla richiesta di rimborso di 7.000 euro avanzata da una risparmiatrice per due buoni postali fruttiferi ormai prescritti, annullando così una precedente ordinanza del Tribunale.
La vicenda riguardava due buoni della serie “AA4 a termine” da 2.500 euro ciascuno, sottoscritti il 4 settembre 2002 con una durata di 7 anni e un rendimento previsto del 40%. Secondo la normativa, i titoli sono scaduti il 4 settembre 2009, mentre il diritto al rimborso si sarebbe prescritto dieci anni dopo, il 4 settembre 2019. La risparmiatrice si era presentata all’ufficio postale per l’incasso solo nel novembre 2022, trovando il rifiuto per prescrizione avvenuta.
La donna aveva quindi fatto causa, sostenendo che Poste Italiane non le aveva mai consegnato il “foglio informativo analitico” contenente le condizioni, e che questa omissione avrebbe impedito alla prescrizione di decorrere o quantomeno l’avrebbe sospesa per il dolo dell’emittente. Il Tribunale di Perugia le aveva dato ragione, condannando Poste al pagamento.
In appello, però, il giudice ha ribaltato l’esito, chiarendo punti giuridici cruciali per tutti i risparmiatori titolari di buoni postali e precisando che per calcolare la prescrizione occorre individuare la data di scadenza del titolo (dopo 7 anni dall’emissione) e poi aggiungere il termine di prescrizione di 10 anni, stabilito dal decreto ministeriale del 2000. Per i buoni in questione l’ultimo giorno utile era il 4 settembre 2019.
La risparmiatrice sosteneva che la mancata consegna del foglio informativo avesse impedito la decorrenza della prescrizione. La Corte ha respinto questa tesi, facendo una distinzione fondamentale tra l’ignoranza del diritto (non sapere quando scade il buono) e le difficoltà pratiche nel farlo valere non fermano il decorso della prescrizione. Per sospenderla serviva un doloso occultamento dell’esistenza del debito da parte dell’emittente. Un semplice inadempimento informativo non basta.
I buoni contestati riportavano, infine, chiaramente la dicitura “a termine” su fronte e retro, e la serie “AA4” era annotata a penna. Secondo i giudici, con una “diligenza del risparmiatore di media istruzione”, la donna avrebbe potuto, già al momento della sottoscrizione o in qualsiasi momento successivo, risalire alla normativa applicabile, alla scadenza e al termine di prescrizione, consultando i decreti online o chiedendo chiarimenti in posta.
La Corte ha così dichiarato prescritto il diritto al rimborso, rigettando la domanda della risparmiatrice e condannandola a restituire a Poste Italiane eventuali somme già riscosse in esecuzione della prima sentenza.
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