vittoria in tribunale per un aspirante autista
Non risiede in Umbria e, quindi, non conosce le strade: non può svolgere il lavoro di conducente di mezzi di servizio pubblico non di linea. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, però, boccia la decisione della Provincia di Perugia e accoglie il ricorso presentato dal conducente, annullando il provvedimento con cui la Provincia di Perugia gli aveva negato l’ammissione all’esame per diventare autista di servizi pubblici non di linea, come taxi e noleggio con conducente, per il solo fatto di non essere residente in Umbria.
La vicenda ha avuto inizio nell’aprile del 2023, quando il ricorrente, rappresentato dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Mauro Tronci e Giulio Steri, ha presentato domanda alla Provincia di Perugia per sostenere l’esame di idoneità necessario per l’iscrizione all’albo dei conducenti. Tuttavia, con una nota del 3 maggio 2023, la Commissione provinciale ha respinto la sua richiesta, motivando il diniego con la mancanza del requisito della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, previsto da una legge regionale 17/1994 e dal regolamento provinciale che la applica.
Il ricorrente, attraverso i suoi legali, ha fatto ricorso al Tar Umbria, lamentando che tale requisito non fosse previsto dalla legge quadro nazionale e che, anzi, costituisse una violazione dei principi di libera concorrenza e libera circolazione sanciti dalla Costituzione e dai trattati europei. La Provincia di Perugia, nonostante la regolare notifica, non si è costituita in giudizio.
Il giudici amministrativi hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo fondati i dubbi sulla stessa avanzati dai legali del ricorrente per quanto riguarda l’articolo che impone il requisito della residenza.
La Corte Costituzionale ha dichiarando illegittimo tale articolo in quanto lederebbe la competenza esclusiva nazionale in materia di tutela della concorrenza, violando il principio di ragionevolezza. La Corte ha sottolineato che la legge quadro nazionale si focalizza esclusivamente sulla capacità professionale e sulla conoscenza del territorio, requisiti che possono essere posseduti da chiunque, a prescindere dalla residenza anagrafica. Imporre la residenza, hanno affermato i giudici, è una barriera ingiustificata e sproporzionata che limitava indebitamente l’accesso al mercato del lavoro.
Il Tar dell’Umbria ha quindi accolto integralmente il ricorso, annullando il provvedimento di diniego della Commissione provinciale e anche la parte del regolamento provinciale che riproduceva il requisito della residenza, ormai privo di base legale.
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