Umbria

Vittima senza cintura di sicurezza e velocità elevata, pena ridotta all’imputato per il tamponamento mortale


La tragedia si è consumata lungo la strada statale 75 “Centrale Umbra”, nei pressi dell’uscita per Ospedalicchio, in direzione Foligno. Un imponente tamponamento a catena, che ha coinvolto sette veicoli, è costato la vita a un uomo di 69 anni e ha provocato il ferimento grave di una giovane, trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi della Polizia Stradale e la rimozione dei mezzi incidentati, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria.

A distanza di tempo, il dramma si è consumato anche in aula. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza numero 310 emessa dal Tribunale di Perugia il 22 maggio 2024, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), ma gli ha riconosciuto le attenuanti.

Secondo quanto ricostruito in sede giudiziale, la dinamica è stata caratterizzata da un doppio tamponamento. Il primo urto, attribuito esclusivamente alla condotta della vittima, aveva portato all’arresto di un veicolo in posizione anteriore. Un evento che, secondo i giudici d’appello, era assolutamente prevedibile. Le condizioni di circolazione descritte nei verbali – traffico congestionato, numerosi veicoli che andavano ad “imbottigliarsi” in un tratto di strada e scarsa visibilità – imponevano ai conducenti, a norma dell’articolo 149 del Codice della Strada, di mantenere una velocità tale da garantire la possibilità di arrestarsi in sicurezza per evitare collisioni . La Corte ha quindi escluso che il primo tamponamento, pur causato dalla vittima, rappresentasse una circostanza imprevedibile capace di interrompere il nesso causale e scagionare l’imputato dal secondo, fatale scontro.

La sentenza, però, ha accolto parzialmente le ragioni della difesa. All’imputato è stata concessa l’attenuante di cui all’articolo 62, numero 6, del codice penale. Un riconoscimento dovuto al fatto che l’uomo, in qualità di proprietario del mezzo, era parte attiva del contratto RCA, in regola con i pagamenti e non aveva posto in essere condotte per ostacolare il risarcimento del danno. La Corte ha richiamato un principio consolidato della Suprema Corte, secondo cui il risarcimento è riferibile all’imputato anche se materialmente erogato dalla compagnia assicurativa, purché lo stesso ne sia a conoscenza e lo abbia fatto proprio.

Inoltre, è stato confermato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 589-bis, comma 7, già concessa in primo grado. Il Giudice aveva tenuto in considerazione le argomentazioni difensive, ravvisando elementi di colpa concorrente anche nella condotta di guida della persona offesa. In particolare, la velocità dell’uomo deceduto era anch’essa giudicata inadeguata alle condizioni di tempo e di traffico, contribuendo a indurre l’imputato a non moderare la propria andatura. Dai rilievi era emerso, inoltre, che verosimilmente la vittima non indossava la cintura di sicurezza.

A corroborare la sentenza, la relazione del consulente tecnico medico-legale, che ha confermato con certezza il legame causale tra le lesioni riportate dalla vittima nello schianto e il decesso, avvenuto circa due settimane dopo il sinistro.


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