Economia

Violenza sessuale di gruppo di minore gravità, rigidità della pena alla Consulta

«È opportuno e, anzi, doveroso sottoporre alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 609-octies del Codice penale nella parte in cui non prevede che, nei casi ritenuti di minore gravità, la pena possa essere dal giudice diminuita in misura non eccedente i due terzi». Il Tribunale dei minorenni di Milano ha messo nero su bianco, in un’ordinanza di rinvio alla Consulta, i suoi dubbi in merito alla rigidità, che impedisce al giudice di ridurre la pena nel caso di violenza sessuale di gruppo di minore gravità. Un tema già affrontato in passato dalla Corte costituzionale, che aveva bollato come manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, difendendo il maggior rigore sanzionatorio rispetto alla violenza sessuale messa in atto da una sola persona, per la lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima.

Il caso esaminato e il Codice rosso

Il giudice del rinvio ha però i suoi argomenti. Il caso trattato riguarda il giudizio penale a carico di un minore, accusato di aver avvicinato sul bus un ragazzo e di averlo indotto a seguirlo, con il pretesto di compiere atti sessuali consenzienti. Arrivati in uno stabile abbandonato, dove c’erano altri due minori, il giovane adescato era stato rapinato del suo telefono cellulare, dietro la minaccia di un coltello, e poi palpeggiato. La vittima si era allontanata ed era tornata sul posto con le forze dell’ordine. Per l’imputato era scattata l’accusa di rapina e di violenza sessuale di gruppo, nella forma di minore gravità.

L’elemento nuovo – spiega il giudice minorile – sta nell’inasprimento delle pene, messe in atto dalCodice rosso che, con la legge 69/2019, punisce la violenza sessuale di gruppo con una forbice che va dagli otto anni di reclusione ai quattordici, rispetto ai precedenti sei e dodici. Un trattamento troppo aspro, ad avviso del giudice del rinvio, considerato l’automatismo che impedisce al giudice di ridurre oltre i due terzi. Nel caso esaminato, avverte il Tribunale dei minori, la vittima aveva prestato un consenso iniziale all’incontro, era uscito dall’edificio per chiedere immediatamente aiuto, ci era tornato con le forze dell’ordine per recuperare il cellulare e lì aveva trovato gli autori del fatto che non si erano allontanati. «Non ha avuto necessità di cure mediche e non risulta dagli atti del fascicolo – si legge nell’ordinanza – che abbia avuto in seguito necessità di cure mediche».

Per il Tribunale la gravità della sanzione sarebbe in contrasto con il diritto al pari trattamento e con la funzione rieducativadella pena, perchè eccessivamente vessatoria. E il termine di paragone viene fatto con le condotte per le quali è possibile, nei caso di minore gravità, abbattere il “muro” dei due terzi. Una possibilità che c’è ad esempio per gli atti sessuali, consenzienti, consoggetti di giovanissima età o addirittura impuberi, che difficilmente hanno, nell’immediato, piena consapevolezza di ciò che sta loro accadendo.

La violenza nei confronti di giovanissimi

Osserva il Tribunale che, «nel caso di una violenza sessuale ritenuta di minore gravità e tenendo quindi conto dell’attenuante di cui all’articolo 609-bis, comma 3, del Codice penale, il giudice, muovendo dal minimo edittale (sei anni di reclusione) e operando la diminuzione massima, potrebbe comminare la pena di due anni di reclusione; un identico fatto di minore gravità, ma commesso da due persone riunite – scrivono i giudici – sarebbe sanzionato con una pena di otto anni di reclusione (pena quadruplicata). La differenza di pena minima edittale per un fatto non di minore gravità è due anni (sei anni ex articolo 609-bis , del codice penale; otto anni ex articolo 609-octies , del codice penale; trattasi del 33%); allo stato, la differenza di pena minima edittale per un fatto di minore gravità è sei anni (due anni ex articolo 609-bis del Codice penale con la diminuzione massima per l’attenuante; comunque otto anni ex articolo 609-octies del Codice penale; trattasi del 300%, percentualmente quasi dieci volte tanto l’aumento rispetto ai casi non di minore gravità)».


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