Violate le norme anti-Covid durante il voto, presidente di seggio cancellato dall’albo elettorale

“Le schede le mette nell’urna il presidente”, ma così viola le norme anti Covid e per il “costante atteggiamento non collaborativo e di ostruzione” viene cancellato dall’albo dei presidenti di seggio dalla Corte d’appello di Perugia.
Una decisione confermata anche dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria al quale si era rivolto l’ex presidente di seggio elettorale per contestare la cancellazione dall’albo.
La vicenda nasce da un decreto emesso nel 2024 dal presidente della Corte d’appello di Perugia, che disponeva la radiazione del cittadino dall’albo dei presidenti di seggio a seguito della segnalazione di un comune del Perugino, in quanto “in occasione delle elezioni del 2022 (referendum di giugno e politiche di settembre), avrebbe tenuto un costante atteggiamento di non collaborazione e di ostruzione”.
Nelle note del Segretario comunale acquisite agli atti, si descrivevano diversi episodi contestati. In particolare, al momento della consegna del materiale elettorale, il ricorrente avrebbe insistito nel contraddire le istruzioni sull’operazione di voto, sostenendo che spettasse al presidente di seggio, e non all’elettore, inserire la scheda nell’urna. Una condotta, questa, che si è rivelata centrale nella decisione del giudice.
Il ricorrente, difeso dagli avvocati Ezio Maria Zuppardi e Mario Gallo, aveva chiesto l’annullamento del provvedimento, lamentando la violazione del diritto di accesso agli atti e sostenendo l’infondatezza delle accuse. In particolare, il suo legale aveva affermato che le sue richieste – come quella di conoscere in anticipo i nominativi degli scrutatori o di nominare il segretario con anticipo – erano volte a migliorare l’organizzazione del seggio e non a creare “contrattempi e polemiche” come invece ritenuto dal Comune.
Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato, concentrandosi sulla procedura di voto, ricordando che per le elezioni del 2022 la legge disponeva espressamente che “l’elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne”. Tale norma, modificativa della procedura ordinaria, era stata introdotta per garantire il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio da Covid-19.
La condotta del ricorrente, che ha rivendicato in giudizio di aver personalmente inserito le schede nell’urna, è stata quindi giudicata “contraria alla legge” e configurante una “grave inadempienza”. Il Tar ha sottolineato che non si è trattato di una mera violazione formale, ma di un comportamento che “ha comportato un non trascurabile rischio sanitario”, denotando “una non conoscenza della disciplina da seguire nello svolgimento di funzioni così delicate”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per la cancellazione dall’albo, come previsto dalla legge, respingendo il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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