Salute

Via libera al “nuovo” dl Sicurezza: salta l’obbligo di collaborare coi servizi. Ma resta il carcere per le detenute madri

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge che assorbe il ddl Sicurezza, il contestatissimo provvedimento del governo bloccato al Senato per un problema di coperture. A quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni ha rivendicato nel corso della seduta la decisione di aggirare il Parlamento, dove il testo è in discussione da oltre un anno, trasformando il disegno di legge in un decreto: “È una scelta di cui ci assumiamo la responsabilità, consapevoli del fatto che non potevamo più aspettare e che era prioritario dare risposte ai cittadini e assicurare ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa le tutele che meritano. Si è detto e scritto sui giornali su questa decisione: c’è chi l’ha definita “scorciatoia”, chi addirittura un “blitz”. Ecco, io penso che non sia nessuna delle due cose, ma semplicemente una scelta che il governo legittimamente ha deciso di prendere, per rispettare gli impegni presi con i cittadini e con chi ogni giorno è chiamato a difendere la nostra sicurezza”.

Il decreto conta 38 articoli, come il “vecchio” disegno di legge, ed entrerà in vigore subito (il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale). Il nuovo testo è frutto di intense trattative avvenute nei giorni scorsi tra l’esecutivo e il Quirinale, che però smentisce la notizia – riportata oggi dal Fatto – di un incontro tra il segretario generale Ugo Zampetti e alcuni capigruppo di maggioranza, definita “infondata”. Su indicazione del Colle sono state modificate sei norme, ritenute a rischio incostituzionalità: quasi tutti però sono cambiamenti piuttosto limitati, che non cambiano l’impianto del provvedimento e quindi hanno ottenuto il via libera anche della Lega, principale sponsor del ddl. Restano intatte tutta una serie di misure-bandiera: il divieto di vendita e consumo di cannabis light” (quella priva di sostanze psicotrope), il carcere fino a due anni per i blocchi stradali, il nuovo reato contro le occupazioni abusive (ma nel codice penale ce ne sono già tre). il raddoppio del tetto al rimborso delle spese legali per gli agenti delle forze dell’ordine sotto processo.

Servizi segreti – Salta – ed è la novità più importante – l’obbligo per le università e le pubbliche amministrazioni di fornire informazioni riservate all’intelligence, previsto dall’articolo 31 del ddl: la collaborazione rimarrà facoltativa e dovrà avvenire nel rispetto delle norme sulla privacy. Resta in piedi, invece, un’altra controversa previsione dello stesso articolo, che potenzia le attività sotto copertura dei servizi consentendo agli agenti infiltrati di arrivare a dirigere e guidare associazioni terroristico-eversive.

Detenute madri – Resta l’abolizione dell’obbligo di rinvio della pena per le condannate incinte o madri di bimbi più piccoli di un anno: anche loro, quindi, d’ora in poi potranno finire in carcere. Si tratta di uno dei punti più contestati del provvedimento, su cui si erano focalizzate le attenzioni del Colle. La modifica apportata è minima e non riguarda l’esecuzione della pena bensì la custodia cautelare: nel ddl viene inserito l’obbligo di eseguirla presso un istituto a custodia attenuata.

Sim ai migranti – Salta il divieto di acquistare sim telefoniche per i migranti irregolari: non servirà presentare il permesso di soggiorno – come previsto nel ddl – ma basterà un documento d’identità, permettendo a chi sbarca sulle nostre coste di telefonare in patria.

Rivolte in carcere – Viene leggermente ristretta la definizione del nuovo reato di rivolta in carcere (o nei centri di permanenza per il rimpatrio): si applicherà solo agli atti “di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza“, e non più di ogni tipo di ordine, compresi ad esempio quelli attinenti alla pulizia e all’igiene. Restano punite però esplicitamente anche “le condotte di resistenza passiva” che “impediscono il compimento degli atti necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza”. Le pene sono severissime: fino a sei anni per i semplici partecipanti, fino a dieci per i “capi”, fino a venti se dalla rivolta derivano (come conseguenza non voluta) le lesioni o la morte.

Proteste contro le opere pubbliche – Mini-ridimensionamento anche per la norma “anti-no Ponte“, cioè l’aggravante dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale se vengono commessi durante le proteste contro le grandi opere: non si parla più di atti commessi “al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica”, ma di “infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici“. Anche con la nuova formulazione, l’aggravante potrà comunque colpire i manifestanti contro il Ponte sullo Stretto di Messina o contro la Tav Torino-Lione in val di Susa.

Resistenza – Salta la norma del ddl che prevedeva il divieto per il giudice di considerare le attenuanti del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, quando commesso nei confronti di un appartenente alle forze dell’ordine.


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »