Economia

Valido l’avviso di convocazione all’assemblea se inviato a uno stretto congiunto

Spese per lavori di ristrutturazione di una piscina condominiale al centro dell’ordinanza di Cassazione 10361/2025, depositata il 22 aprile. Per la della ripartizione, fa fede l’individuazione nel regolamento dell’impianto come condominiale.

La vicenda

A originare la pronuncia un condomino avvocato, comproprietario di un immobile in un condominio nel quale era presente una piscina: chiedeva di accertare la mancanza della contitolarità dell’impianto e la nullità e/o annullabilità della delibera di riparto spese in quanto ritenuta affetta dal vizio di omessa comunicazione dell’avviso di assemblea condominiale.

Il condominio respingeva la prima richiesta, invocando la previsione dell’articolo 7, numero 4 del regolamento condominiale, trascritto e perciò contrattuale, che definiva comune il bene con conseguente onere a carico di tutti i condòmini della partecipazione alle spese per la sua conservazione, godimento e innovazione.

L’invalidità nella convocazione

Più interessante la seconda questione, ossia la supposta invalidità della delibera per la mancata regolare convocazione dell’avvocato all’assemblea e l’omessa prova da parte del condominio della notificazione della convocazione dell’assemblea a tutti i comproprietari, compreso il fratello dell’appellante e comproprietario dell’immobile.

Si dibatte in questo caso dell’ipotesi relativa alla prova della rituale comunicazione della convocazione al ricorrente, per avere questi rifiutato il ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale. Da condividere il ragionamento dei giudici d’appello – scrivono in Cassazione – secondo i quali l’atto era comunque giunto nella sfera del destinatario, che aveva però ritenuto opportuno non ritirarlo, tanto che sul plico c’era scritto, anche se a penna e non stampato, «rifiuto di ritiro».


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