Ambiente

Un’aggregazione che favorisce i giovani professionisti

Il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 settembre 2025, prevedendo, tra gli altri, i principi direttivi per il Governo per una disciplina organica in materia di esercizio della professione sia in forma associata che societaria (art. 2, co. 1, lett. b), offre lo spunto per avviare un confronto di idee in questa delicata materia in occasione del Convegno, organizzato da ACBGroup, su «Aggregazione tra studi professionali e operazioni di riorganizzazione societaria» che si terrà a Palermo il prossimo 10 ottobre.

Nelle professioni intellettuali il tratto distintivo rispetto alle imprese è dato dalla prevalenza del lavoro intellettuale del professionista rispetto all’organizzazione dei fattori produttivi, dati dal capitale investito nell’attività e dal lavoro altrui, a qualunque titolo prestato. A differenza dell’impresa, nelle professioni il capitale è comunque un elemento accessorio rispetto al lavoro intellettuale del professionista, che è il fattore insostituibile, mentre il lavoro altrui, pur organizzato, è esclusivamente elemento accessorio alla prestazione intellettuale del professionista. Nel nostro ordinamento giuridico la società è la forma giuridica di esercizio dell’impresa collettiva e dell’impresa presuppone i fattori produttivi: il capitale ed il lavoro. I tipi di società sono un numero chiuso. Si è, allora, pensato ad un tipo nuovo di società che si fondi sul lavoro intellettuale e che lo tuteli in tutte le sue forme ed applicazioni, attuando il precetto costituzionale di cui all’art. 35 Cost.

Un modello di società professionale innovativo in tal senso è la «Società di Lavoro Professionale», SLP, già presentato dal Consiglio nazionale nel 2011 e ancora attuale, che aveva trovato il consenso delle altre professioni rappresentate nel CUP, discendente da un progetto dell’Unione nazionale dei Giovani dottori commercialisti.

La STP, che vuole distinguersi dalle società di impresa, si fonda sui seguenti principi:

1. la società è fondata sul lavoro intellettuale, indispensabile per la costituzione e per l’esercizio; la prestazione d’opera intellettuale dei soci professionisti rappresenta l’elemento organizzativo della società e, per la sua natura giuridica, che discende dall’art. 33, comma 5, Cost. a mezzo del quale si distingue il professionista nel genere dei lavoratori autonomi, essa è definita prestazione d’opera “professionale” o di lavoro “professionale”;


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