Trovano domus romana mentre fanno lavori in un palazzo: battaglia legale sul premio da riconoscere

di Daniele Bovi
Il diritto soggettivo al pagamento sorge solo dopo l’esercizio del potere discrezionale del ministero dei Beni culturali, che deve stabilire quanto pagare e con quali modalità. È questo in estrema sintesi il cuore della sentenza con la quale, nelle scorse ore, il Tar dell’Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che, anni fa, nel corso di alcuni lavori fatti in un palazzo del centro di Assisi aveva trovato una domus romana. Un tipo di ritrovamento per il quale la normativa in materia prevede la corresponsione di un premio; il problema è però stabilire la cifra.
Il caso Tutto avviene tra il 2010 e il 2012 durante lavori di ristrutturazione dei locali seminterrati del palazzo del Vescovado, grazie ai quali sono stati riportati alla luce ambienti e materiali appartenenti a una domus romana. La società, che aveva sostenuto interamente le spese degli scavi, aveva richiesto al ministero della Cultura il riconoscimento del premio di rinvenimento (previsto dal Codice dei beni culturali del 2004), sostenendo che il ritrovamento aveva comportato significative spese aggiuntive e modifiche al progetto edilizio originale, oltre a una perdita di superficie utile. La società chiedeva un premio pari a 245mila euro, mentre la stima tecnica della Soprintendenza locale indicava un importo di 94.738,63 euro, calcolato come 12,5 per cento del valore dei reperti. La società invece aveva richiesto il 25 per cento, il massimo previsto dalla legge, sulla base di una perizia che stimava il valore del bene in 980mila euro.
La sentenza Nel dichiarare il ricorso inammissibile, la magistratura amministrativa ha sottolineato che il diritto al pagamento non si consolida fino a quando non interviene un provvedimento finale della Direzione generale competente; quello della locale Soprintendenza, da solo, non basta. «Anche nel vigore del Codice dei beni culturali – scrive il Tar – è mantenuta un’ampia discrezionalità amministrativa». «La condizione soggettiva del privato – è detto ancora nel dispositivo – si mantiene nell’ambito dell’interesse legittimo fino a che il procedimento non si sia concluso con la determinazione finale». La semplice stima tecnica del valore dei reperti non equivale quindi a una determinazione automatica del premio, e l’inerzia dell’amministrazione non può essere interpretata come un rifiuto tacito impugnabile.
I passaggi Il caso è stato trattato anche in sede civile. Nel 2018 il Tribunale di Perugia aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, decisione confermata dalla Corte d’Appello nel 2020. Le Sezioni unite della Cassazione poi, l’anno scorso hanno sancito definitivamente la competenza del giudice amministrativo, ribadendo che il diritto del privato non diventa soggettivo fino alla conclusione del procedimento amministrativo.
La decisione Il Tar ha inoltre precisato che le censure presentate dalla società, con le quali si contestava la correttezza della percentuale proposta dalla Soprintendenza, sono inammissibili perché introdotte fuori termine e non notificate. Non essendoci un provvedimento finale della Direzione generale, il credito vantato dalla società non può dunque considerarsi legalmente esigibile. Quel che è certo però è che restano in capo al Ministero gli obblighi di concludere il procedimento ancora pendente.
The post Trovano domus romana mentre fanno lavori in un palazzo: battaglia legale sul premio da riconoscere appeared first on Umbria 24.
Source link

