Tropea, il Consiglio di Stato conferma lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose
Il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato lo scioglimento del Comune di Tropea per infiltrazioni mafiose
Tropea – È definitiva la conferma dello scioglimento del Consiglio comunale di Tropea per infiltrazioni mafiose. Con una sentenza articolata e di ampio respiro motivazionale, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dall’ex sindaco e da altri ex amministratori, consiglieri comunali ed elettori, sancendo la piena legittimità del decreto di scioglimento adottato dal Governo. La Triade commissariale resterà dunque fino alle nuove elezioni previste a giugno, probabilmente il 7.
I giudici amministrativi hanno ritenuto infondate tutte le censure sollevate contro la decisione del TAR Lazio, confermando che il provvedimento di scioglimento risponde a una funzione cautelare e preventiva, finalizzata a interrompere situazioni di condizionamento dell’attività amministrativa da parte della criminalità organizzata. Una funzione che, sottolinea il Consiglio di Stato, non ha natura punitiva e non richiede l’accertamento di responsabilità penali individuali, potendo fondarsi su un insieme di elementi indiziari concreti, univoci e rilevanti.
PERMEABILITA’ ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE
Al centro della vicenda c’è il lavoro svolto dalla Commissione prefettizia d’accesso, il cui operato è ritenuto accurato e coerente. Dall’istruttoria sarebbe emerso un quadro di permeabilità dell’ente comunale alle influenze della ’ndrangheta, attraverso una rete di legami personali, familiari ed elettorali che coinvolgerebbero amministratori, funzionari e soggetti ritenuti appartenenti o contigui a una cosca storicamente radicata sul territorio di Tropea e collegata a una più ampia struttura criminale operante nel Vibonese.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, particolare rilievo assumono i rapporti di parentela tra alcuni amministratori comunali e figure apicali della criminalità organizzata locale. Nonché il sostegno elettorale che sarebbe stato assicurato a una lista candidata alle elezioni comunali. Elementi che, pur non costituendo di per sé prova di un illecito penale, sono ritenuti sintomatici se letti nel contesto complessivo dell’azione amministrativa dell’ente.
A rafforzare il quadro indiziario contribuiscono numerose criticità nella gestione della cosa pubblica. I giudici richiamano irregolarità negli affidamenti di lavori e servizi, spesso in favore di imprese considerate contigue alle cosche, il ricorso reiterato a procedure di somma urgenza, anomalie negli affidamenti nel settore della ristorazione per eventi istituzionali e una gestione inefficace o omissiva dei controlli in materia edilizia. Evidenziata inoltre la presenza di situazioni problematiche nella gestione del personale comunale, tra cui il caso del servizio cimiteriale, indicato come emblematico di una più generale disfunzione amministrativa.
RESPINTA L’IMPOSTAZIONE DIFENSIVA
Il Consiglio di Stato ha respinto l’impostazione difensiva degli appellanti, che avevano tentato di smontare il provvedimento contestando singolarmente ciascun elemento dell’istruttoria. Al contrario, la sentenza ribadisce che la valutazione deve essere globale e sinergica, poiché anche elementi apparentemente neutri o marginali, se considerati nel loro insieme, possono rivelare un contesto di condizionamento mafioso. In questo ambito, il criterio applicabile è quello del “più probabile che non”, tipico dei giudizi di prevenzione.
I giudici hanno inoltre giudicato infondata la tesi secondo cui lo scioglimento avrebbe perso la propria funzione preventiva perché adottato a ridosso delle elezioni comunali. Il rinnovo degli organi elettivi, si legge nella sentenza, non è di per sé sufficiente a eliminare i fenomeni di infiltrazione o influenza criminale, che possono continuare a incidere sull’apparato burocratico e amministrativo anche dopo il ricambio politico.
Sul piano procedurale, il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, chiarendo che il Capo dello Stato interviene con un potere di garanzia e controllo costituzionale, mentre l’atto effettivamente impugnabile resta la deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Interno. Per questo motivo, la Presidenza della Repubblica è stata estromessa dal giudizio.
Con la decisione finale, Palazzo Spada ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in 8 mila euro. Disposto inoltre l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate nella sentenza, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
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