Società

Trattenimento in servizio docenti e ATA: chi può presentare domanda entro il 21 ottobre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con circolare del 25 settembre, ha fornito le indicazioni sulle domande di pensionamento del personale scolastico, relative all’anno 2026. Nella stessa circolare le indicazioni sul trattenimento in servizio, le cui istanze devono essere presentate entro il 21 ottobre 2025, esclusivamente in formato analogico o digitale, ma non tramite la piattaforma POLIS.

A partire dal 2014, l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età è stato abolito, con la soppressione dell’articolo 16 del decreto legislativo 503/1992 e del comma 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo 297/1994. Tuttavia, una deroga introdotta dall’articolo 1, comma 257, della legge 208/2015 (modificata dalla legge 205/2017) ha previsto una possibilità circoscritta per specifiche categorie di personale.

Chi può presentare domanda

Il trattenimento in servizio può essere autorizzato per un periodo massimo di tre anni, solo nei confronti di docenti coinvolti in progetti didattici internazionali, riconosciuti e svolti in lingua straniera, finalizzati alla continuità con accordi in corso con scuole o università estere. In questi casi:

  • La richiesta va motivata;
  • L’autorizzazione è rilasciata dal dirigente scolastico (o dal direttore generale dell’USR, se si tratta di un dirigente scolastico richiedente).

Casi di permanenza in servizio oltre i limiti di età

Non cambia invece la disciplina prevista dal comma 3 dell’articolo 509 del decreto legislativo 297/1994: continueranno a restare in servizio coloro che, avendo raggiunto i 67 anni di età entro il 31 agosto 2026, non maturano i 20 anni di contributi entro quella data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

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