Titolo spagnolo bocciato dal Ministero. Ma l’insegnante casertana si ‘salva’ davanti al giudice

Il Tar Lazio accoglie la domanda cautelare presentata da una insegnante casertana (nata ad Aversa), Anna Maria Piccolo, e sospende il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva negato il riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna.
Con ordinanza, depositata il 22 gennaio 2026, la Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, sospendendo l’efficacia del rigetto ministeriale fino alla cessazione del contratto di lavoro per l’anno scolastico in corso.
Il provvedimento impugnato risale al 18 novembre 2025 e riguarda il mancato riconoscimento del corso denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, rilasciato dall’Universidad San Jorge – Gruppo San Valero (Spagna), in collaborazione con soggetti privati. Secondo il Ministero, tale attestato non sarebbe idoneo a costituire titolo valido per l’insegnamento di sostegno in Italia.
Il Tar, tuttavia, ha evidenziato come l’Amministrazione non abbia adeguatamente valutato l’intera documentazione prodotta dalla ricorrente, comprensiva del piano analitico del percorso formativo svolto all’estero e dell’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
I giudici hanno inoltre richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, osservando che le argomentazioni fondate sulla presunta assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate. In particolare, il Collegio ha sottolineato che eventuali divergenze tra i sistemi formativi nazionali devono essere motivate in modo rigoroso, anche alla luce dei principi del diritto europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e libera circolazione dei lavoratori.
Secondo il Tar, le differenze tra ordinamenti possono essere colmate attraverso l’adozione di misure compensative, evitando così decisioni automatiche e pregiudizievoli per i diritti dei lavoratori formati all’estero.
Determinante, infine, la valutazione del periculum in mora: il mancato riconoscimento del titolo avrebbe potuto compromettere la prosecuzione del rapporto di lavoro già in essere, arrecando un danno grave e difficilmente reversibile alla ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, confermando il decreto monocratico già emesso e sospendendo il rigetto ministeriale fino alla conclusione dell’anno scolastico. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.
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