Economia

Testamento pubblico nullo con amministratore di sostegno presente

È nullo il testamento pubblico dettato al notaio, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (autorizzato dal giudice tutelare), da una persona capace di intendere e di volere ma sottoposta ad amministrazione di sostegno.

È quanto decide la Cassazione con la sentenza 2648 del 6 febbraio 2026.

La pronuncia chiarisce che il testamento pubblico, per sua natura, non ammette forme di assistenza o di partecipazione di soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge. L’articolo 603, secondo comma, del Codice civile richiede infatti che il testatore manifesti la propria volontà al notaio alla presenza di due testimoni, senza la presenza di soggetti estranei.

Il caso in esame

Nel caso giunto all’esame del giudice della legittimità, la testatrice, pur beneficiaria di amministrazione di sostegno, era stata ritenuta capace di intendere e di volere. Ciononostante, al momento della redazione del testamento pubblico, era presente anche l’amministratore di sostegno, sulla base di un decreto del giudice tutelare che autorizzava l’assistenza dell’amministratore alla redazione del testamento. Secondo la Cassazione, tale provvedimento di autorizzazione non poteva incidere sulle forme inderogabili previste dalla legge per il testamento pubblico.

La Cassazione ribadisce che l’amministrazione di sostegno, introdotta per tutelare la persona con il minor sacrificio possibile della sua autodeterminazione, non comporta di per sé l’incapacità di testare. Il beneficiario conserva la capacità di compiere gli atti personalissimi, salvo che il giudice tutelare, con specifica e motivata decisione adottata ai sensi dell’articolo 411, quarto comma, del Codice civile, disponga una limitazione espressa della capacità di testare. In assenza di tale limitazione, il testamento resta consentito, ma deve essere compiuto dal testatore in piena autonomia.


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