Terzo mandato, il divieto della Consulta subito vincolante per tutte le regioni a statuto ordinario
Ha stoppato Vincenzo De Luca, ma vale da subito per tutti, a scanso di equivoci (più o meno veneti). Il divieto di terzo mandato per i governatori, insomma, così come confermano oggi le motivazioni appena depositate dalla Corte costituzionale, è operativo per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, e non necessita di alcuna normativa ulteriore dei singoli enti territoriali, perché si tratta di una previsione in materia di elettorato passivo “di competenza del legislatore statale”.
Dopo la sentenza emessa dalla Consulta il 9 aprile scorso, con il ricorso del governo che ha spento il progetto di candidatura ter per il presidente pd della Campania, il giudice delle leggi spiega che il divieto del terzo mandato consecutivo è “un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”. Un argine che obbliga i legislatori regionali a far data dall’adozione delle prime leggi in materia elettorale successive alla sua entrata in vigore.
Quindi non vale, né avrebbe potuto in sede di incidente costituzionale, l’obiezione che in altre regioni si è abilmente aggirato o legiferato per ottenere di fatto un terzo mandato, senza che il governo abbia mosso alcuna obiezione, tantomeno un’impugnazione.
“Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza – scrive la Corte – che analoghe leggi regionali volte a impedire l’operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via incidentale”.
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