Umbria

Tari, avvisi di pagamento inviati al defunto e per annualità già pagate


Il Comune invia gli avvisi di pagamento della Tari al defunto, ma gli eredi nel tempo non provvedono alla variazione catastale dividendo l’eredità. Alla fine deve intervenire la Corte di giustizi tributaria per risolvere la questione.

I due eredi si sono rivolti alla giustizia tributaria dopo che il Comune di Campitello sul Clitunno aveva inviato l’avviso di “accertamento per omessa denuncia riguardante Tassa rifiuti per gli anni d’imposta 2017/18/19” su un immobile lasciato in eredità ai due figli. Nessuno dei due, però, procedeva alla variazione dell’utenza per lo smaltimento dei rifiuti e conseguentemente il Comune inviava sin dal 2011 fino al 2013 gli avvisi di pagamento Tari a nome del defunto.

Dai dettagli relativi agli anni 2018-23, però, contenenti “con particolare rilevanza ai fini del presente ricorso, l’attestazione del Comune che tutti i pagamenti sono regolari”. Anche “i pagamenti dei documenti scaduti sono tutti regolari”.

Nel 2024, poi, gli eredi hanno provveduto a modificare i dati catastali, rettificando le superfici immobiliari su cui calcolare la tariffa. Gli accertamenti comunali, però, continuano ad arrivare “a nome del de cuius”, in particolare quelli del “pagamento del saldo Tari anno 2023”.

Ora, anche i ricorrenti hanno riconociuto “non scusabile l’omessa variazione Tari” dopo la morte del proprietario, ma stigmatizzano “il comportamento del Comune resistente, con l’invio degli avvisi di pagamento a nome” del defunto, “ricordando che il tributo per gli anni precedenti è stato regolarmente assolto”.

I giudici tributari hanno riconosciuto “le deduzioni” dei ricorrenti “fondate”, accogliendo parzialmente il ricorso “dichiarando che i versamenti Tari effettuati dagli eredi” per le annualità 2017-19 pari a 1.632 euro “siano portati a scomputo degli importi per le medesime annualità, pari a 2.317 euro accertati a titolo di omessi versamenti dal Comune di Campello sul Clitunno”. Per i giudici vanno anche ridotte le sanzioni “a definizione delle stesse, nella fattispecie il pagamento di una sanzione di 772,26 euro in luogo della sanzione piena di 2.137 euro”. Spese di giustizia compensate.


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