TAR ordina l’assegnazione del sostegno in rapporto 1:1 per studentessa con handicap grave: accolto il ricorso contro il PEI con ore condivise

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, con l’ordinanza n. 00123/2026 pubblicata il 12 gennaio, ha accolto l’istanza cautelare presentata dai genitori di una studentessa con certificazione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La famiglia aveva impugnato il Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2025/2026, approvato dall’istituto scolastico il 17 ottobre 2025, nella parte in cui la sezione 9 assegna alla studentessa 22 ore di sostegno didattico in condivisione con altri due alunni con disabilità, secondo un rapporto 1:3. Il Tribunale ha disposto che l’amministrazione scolastica provveda a integrare il PEI e ad assegnare alla minore le ore di sostegno in base al rapporto 1:1.
La decisione si fonda sulla documentazione prodotta in atti che attesta la condizione di invalidità della studentessa e sulla proposta formulata dal Gruppo di Lavoro Operativo ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Il ricorso aveva chiesto l’accertamento del diritto all’assegnazione di ore di sostegno determinate in misura adeguata alla condizione di disabilità grave, con riferimento esclusivo alla specifica situazione della studentessa e non in forma condivisa con altri alunni.
L’istituto aveva, poi, adottato un provvedimento di assegnazione di complessive 22 ore settimanali alla classe terza B della scuola primaria, frequentata dalla studentessa e da altri due alunni con disabilità, senza indicazione delle ore specificamente riferibili a ciascuno studente certificato.
Il quadro normativo sull’inclusione scolastica
L’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 individua come persona con handicap in situazione di gravità colui la cui minorazione ha ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La normativa sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è stata riformata dal Decreto Legislativo 66/2017, che disciplina le modalità di assegnazione delle risorse di sostegno e la redazione del Piano Educativo Individualizzato. Il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie.
La sezione 9 del Piano Educativo Individualizzato riguarda l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse. Il Gruppo di Lavoro Operativo, previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 66/2017, ha il compito di definire le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie. La certificazione di handicap con connotazione di gravità costituisce presupposto per l’accesso a specifici benefici e per l’assegnazione delle ore di sostegno in rapporto 1:1. La giurisprudenza amministrativa riconosce la necessità di garantire un intervento individualizzato quando la certificazione attesta la gravità della condizione.
Il periculum in mora e la fissazione dell’udienza di merito
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora dal momento che l’anno scolastico 2025/2026 risulta in corso di svolgimento. La tutela cautelare si rende necessaria per evitare il pregiudizio derivante dal proseguimento dell’attività didattica con un’assegnazione delle ore di sostegno non corrispondente alla gravità della disabilità certificata. L’ordinanza ha accolto l’istanza cautelare disponendo che l’amministrazione provveda ad integrare il PEI per l’anno scolastico 2025/2026 e ad assegnare alla minore le ore di sostegno spettanti per l’handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Il Collegio ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 novembre 2026. La presente ordinanza deve essere eseguita dall’amministrazione scolastica ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvede a darne comunicazione alle parti. La decisione cautelare garantisce l’immediata tutela del diritto all’istruzione della studentessa nelle more del giudizio di merito, secondo quanto previsto dall’articolo 55 del Codice del Processo Amministrativo.
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