Tar Lombardia, solo il medico può decidere la durata minima della visita sanitaria
Il medico può dedicare ad ogni singola prestazione un tempo maggiore rispetto a quello prestabilito dal tempario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, pena la violazione dell’ autonomia professionale. In questi termini il Tar Lombardia- Milano (sentenza n. 672/2026) si è espresso sui limiti dei tempari regionali previsti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa -PNGLA
La sentenza
Il Sindacato Nazionale Area Radiologica (S.N.R.) e due radiologi avevano chiesto l’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Lombardia N° XII/2024 “ Tempario unico regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale” evidenziando, da un lato, che i tempi ivi stabiliti erano inferiori ai tempi minimi individuati dal modello di appropriatezza prestazionale elaborato dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica e, dall’altro, che il PNGLA non avrebbe consentito alle Regioni di intervenire sui tempi di esecuzione delle prestazioni.
La Regione aveva eccepito che:
– la controversia sarebbe rientrata «nelle competenze regionali in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale e di tutela della salute»;
– le linee guida della SIRM non sarebbero state qualificabili come raccomandazioni ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità, né come linee guida vincolanti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 4 marzo 2017, n.24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).
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