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Supplenze docenti GPS 2025/26, a fine agosto le nomine: come funzioneranno le “riserve”

I docenti che hanno svolto il servizio civile universale fruiscono della riserva di posti. Quali sono i titoli di riserva e come vengono trattati dall’algoritmo.

Nota supplenze

Le indicazioni sull’assegnazione delle supplenze ai riservisti sono contenute nella nota MIM n. 157048 del 9 luglio 2025 ove leggiamo, tra le altre cose:

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis), opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto B.7: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come unica graduatoria…”. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

Dunque, il diritto alla riserva di posti – si evidenzia nella nota – opera per il personale incluso nelle GaE e nelle GPS (e non per le supplenze da GI) e si applica secondo le indicazioni fornite nell’ Allegato A al DM 137/2025, allegato recante istruzioni operative sulle immissioni in ruolo a.s. 2025/26.

Stando alle indicazioni citate e alla normativa di riferimento, queste le categorie di riservisti e le aliquote destinate a ciascuna di esse:

  • legge 68/99: è riservato, nel complesso, l’8% dei posti della dotazione organica provinciale. QUI le percentuali suddivise tra le due categorie di destinatari e il relativo calcolo;
  • D.lgs. 66/2010: è riservato il 30% dei posti, fermi restando i diritti all’assunzione del personale di cui  alle legge 68/99 e nel rispetto del limite del 50% dei posti da destinare a tutte le categorie di riservisti. Il personale interessato a tale riserva è costituito da: ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, comma 9); volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente;
  • DL 44/2023: è riservato il 15% di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, fermi restando i diritti all’assunzione del personale di cui  alle legge 68/99 e sempre nel rispetto del limite del 50% dei posti da destinare ai riservisti (precisiamo che dal prossimo aggiornamento si potrà inserire e quindi varrà quale riserva anche il servizio civile nazionale).

Sottolineiamo che:

  1. i posti destinati a tutte le categorie di riservisti possono essere al massimo il 50% di quelli destinati alle assunzioni in ruolo oppure nel nostro caso all’assegnazione delle supplenze (il limite del 50% è stabilito dall’art. 5/1 del DPR 3/1957). Il calcolo del 50% si effettua prendendo a riferimento i soli posti ad orario intero;
  2. le assunzioni dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 sono effettuate prioritariamente rispetto a quelle dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023;
  3. le assunzioni dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 sono effettuate soltanto se le aliquote non siano state coperte integralmente con le immissioni in ruolo, come  si legge nella circolare 248/2000 ;
  4. le assunzioni dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023, alla luce di quanto detto nel punto 2, sono effettuate in subordine agli aspiranti rientranti in una delle riserve di cui alla legge 68/99;
  5. se le aliquote di cui alla legge 68/99 sono state coperte con le immissioni in ruolo, non si procede ad assunzioni a tempo determinato ai sensi della medesima legge e si procede all’assunzione dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023, secondo le rispettive quote di riserva e nel limite dei 50% dei posti assegnabili a qualunque categoria di riservisti.

Algoritmo

I riservisti di cui sopra avranno assegnato l’incarico di supplenza in coda agli altri aspiranti aventi titolo senza riserva, come leggiamo nelle note pubblicate negli anni scorsi dagli Uffici provinciali in riscontro o a diffide, reclami e istanze di accesso agli atti.

Così, ad. esempio, ha scritto lo scorso a.s. l’USP di Varese:

b) ai candidati cd “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze, e per i quali possono verificarsi due ipotesi:
– il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze;
– il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera prioritaria rispetto agli altri candidati.

I riservisti, dunque, non vengono nominati prima dei colleghi che si trovano in una posizione più alta in graduatoria ma sono nominati in coda agli aspiranti che li precedono. La procedura è la seguente:

  • si determina il contingente di posti da destinare alle varie categorie di riservisti, secondo le diverse aliquote alle stesse spettanti, fermo restando il limite del 50% di posti da assegnare alle medesime;
  • quindi si procede alle nomine secondo graduatoria sui posti disponibili, eccetto la quota da destinare ai riservisti; alla luce delle indicazioni fornite dalle note sopra riportate, in particolare laddove si dice che i riservisti sono nominati in coda ai candidati che li precedono, evidenziamo che se il riservista rientra, senza la riserva, nel contingente di nomina per graduatoria, l’incarico gli è attribuito al turno spettante e non in coda;
  • si procede alle nomine dei riservisti sulle disponibilità residue purché indicate nella domanda.

In definitiva, i riservisti sono nominati in coda agli aspiranti rientranti nel contingente di nomina per graduatoria (ossia in base alla posizione nella stessa secondo punteggio ed eventuale preferenza) e che precedono gli stessi riservisti. Gli stessi, inoltre, se titolari anche del diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi della legge 104/92, l’avranno assegnata con priorità.

Quesito

Sono una docente, inserita attualmente in prima fascia ADSS. Ho svolto il servizio civile universale, potrebbe gentilmente spiegarmi, in vista delle prossime supplenze, come funziona la riserva “S” destinata ad esso? Conferisce “priorità” nella nomina della supplenza? In attesa di un suo gradito riscontro, la ringrazio infinitamente e le auguro una buona giornata. Cordialmente

I docenti titolari di uno dei previsti titoli di riserva hanno dei posti riservati (sino al 50% delle disponibilità), come detto sopra, ma non fruiscono della priorità nella scelta della sede, a meno che non siano anche beneficiari della legge 104/92 [beneficiari dell’art. 21 (disabilità personale) e art. 33, comma 6 (disabilità personale), nonché dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (personale che assiste un soggetto con grave disabilità)].

Nel caso specifico, poi, ossia di docenti che hanno svolto e dichiarato il servizio civile universale, è riservato il 15% dei posti, ma la riserva opera in subordine a quella di cui alla legge 68/99, come leggiamo nell’art. 1, comma 9-bis, del DL 44/23:

A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68

Dunque, la lettrice potrà fruire della riserva in esame, se i posti riservati non sono tutti coperti da chi rientra in una delle categorie di cui alla legge 68/99.

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