Superbonus, le verifiche del fisco ora puntano le imprese
I controlli delle Entrate in materia di superbonus fanno rotta anche sulle imprese e su quello schema organizzativo definito, a livello commerciale, come general contractor. Dopo i controlli sui condomini e l’operazione delle lettere di compliance sulle rendite catastali, un nuovo filone di contestazioni legate alla maxi agevolazione sta prendendo forma in queste settimane. Sotto esame ci sono gli importi percepiti dalle imprese capofila dei lavori quando queste non hanno eseguito direttamente le opere e i servizi di appalto, in tutto o in parte. La differenza tra quanto pagato ai terzi (imprese o professionisti) coinvolti nei cantieri e quanto fatturato ai committenti è oggetto di controlli, perché non sarebbe agevolabile e non sarebbe potuto diventare un credito da liquidare tramite sconto in fattura.
Numeri e territori interessati
Queste verifiche, per adesso, riguardano soprattutto alcuni territori: Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna. Ma il pericolo, per le imprese, è che si estendano in tutta Italia, con effetti potenzialmente devastanti; basta pensare che la gran parte delle operazioni realizzate nei condomini ha seguito questo schema e che per questa tipologia di immobili sono maturate, al 31 dicembre scorso, 81,5 miliardi di agevolazioni. Solo una piccola parte di queste – va sottolineato con chiarezza – potrebbe essere contestata. Le cifre, però, sono comunque potenzialmente importanti, dato che le Entrate qualificano questi crediti dubbi come inesistenti, facendo così maturare anche un aspetto penale molto preoccupante. Sopra la soglia di 50mila euro per il reato di indebita compensazione la pena varia da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni.
Le contestazioni, per tutti questi motivi, sono state subito messe sotto esame dall’Ance; l’associazione dei costruttori, infatti, rileva come questo filone di recuperi si fondi su presupposti giuridici e interpretativi errati, anche guardando a quello che le Entrate stesse hanno già detto, negli anni, su questo tipo di operazioni. Anche per questo sono già partite le interlocuzioni con i vertici dell’amministrazione finanziaria. Da qui è emersa l’intenzione di verificare attentamente i singoli casi, per comprendere cosa emerga effettivamente dalle contestazioni.
Lo schema del general contractor
Tornando all’origine del problema, lo schema del cosiddetto general contractor (espressione impropriamente mutuata dagli appalti pubblici) è stato spessissimo utilizzato per il superbonus, essenzialmente per ragioni di utilità pubblica, soprattutto negli appalti più complessi come quelli condominiali. Sia il condominio committente che le banche finanziatrici di operazioni di cessione del credito avevano convenienza a relazionarsi con un solo interlocutore, anziché polverizzare gli sforzi tra decine di soggetti, tra imprese e professionisti. Anche perché nel periodo più caldo del superbonus era vitale, per ottenere gli sconti fiscali, velocizzare al massimo i tempi di lavorazione delle pratiche e non restare impigliati nella burocrazia, per rispettare le scadenze legate all’agevolazione.
Le criticità
Le imprese che, per ragioni di mercato e in qualche modo di servizio pubblico, hanno proposto questo tipo di offerta commerciale, ora si trovano sotto esame e, in alcune regioni, stanno finendo sotto la lente delle verifiche dell’Agenzia. Gli elementi problematici, sottolineati dalle Entrate, sono essenzialmente due, che in qualche caso si mescolano e si sommano. Da un lato, vengono contestati i margini legati al subappalto. In pratica, se un’impresa ha subappaltato lavori pagandoli 90, ma poi ha fatturato 100 al committente, quella differenza di dieci non sarebbe agevolabile secondo l’Agenzia, in quanto legata per il fisco a un’attività di mero coordinamento; per le imprese dell’Ance si tratta, invece, di un legittimo utile di impresa, assolutamente agevolabile e scontabile in fattura.
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