Studentessa maggiorenne si infortuna a scuola saltando ostacoli: chiede un risarcimento di oltre 25milaeuro, ma il Tribunale dice no. Ecco cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale di Perugia ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata da una studentessa maggiorenne che si era infortunata durante una lezione di educazione fisica.
La giovane era caduta mentre eseguiva un esercizio che prevedeva il salto di ostacoli, riportando lesioni per le quali aveva chiesto un risarcimento di 25.853,75 euro. La sentenza n. 40/2026, depositata il 7 gennaio scorso, ha escluso ogni responsabilità dell’istituto scolastico e del Ministero dell’Istruzione, condannando invece l’attrice al pagamento delle spese legali.
Gli obblighi di vigilanza dell’istituto scolastico
Quando uno studente si iscrive a scuola, nasce automaticamente un rapporto di natura contrattuale che impone all’istituto di garantire la sicurezza e l’incolumità dell’alunno durante tutto il periodo in cui questi si trova a scuola. Tale obbligo di vigilanza rappresenta una vera e propria prestazione accessoria rispetto all’attività principale di insegnamento. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità della scuola varia a seconda dell’età e del grado di maturità degli studenti. Con studenti più piccoli, la vigilanza deve essere più intensa e costante, mentre con ragazzi più grandi e maturi l’obbligo si attenua progressivamente.
Nel caso specifico esaminato dal Tribunale, la studentessa aveva già compiuto la maggiore età al momento dell’incidente, un elemento che ha avuto un peso rilevante nella decisione. Gli studenti maggiorenni sono considerati capaci di valutare autonomamente i rischi delle proprie azioni e di adottare comportamenti prudenti, fattore che riduce l’estensione della responsabilità dell’istituto e degli insegnanti.
La dinamica dell’incidente e le prove raccolte
L’infortunio si è verificato durante una normale lezione di educazione fisica, quando la studentessa è caduta mentre saltava degli ostacoli disposti in palestra. Le testimonianze acquisite nel corso del giudizio hanno permesso di ricostruire con precisione quanto accaduto. È emerso che l’insegnante era presente in palestra al momento dell’incidente e aveva spiegato agli studenti come eseguire correttamente l’esercizio, mostrando il percorso da seguire e la tecnica di salto.
Gli ostacoli erano stati posizionati a una distanza adeguata e la classe aveva svolto regolarmente il riscaldamento prima di iniziare l’attività. Anche i soccorsi sono stati prestati tempestivamente, come attestato dal verbale del Pronto Soccorso che riporta l’orario di arrivo della studentessa alle ore 10:32. Il regime probatorio in questi casi segue regole precise stabilite dalla giurisprudenza.
Lo studente che chiede il risarcimento deve dimostrare che il danno si è verificato mentre si trovava a scuola, mentre spetta all’istituto provare che l’evento è stato causato da fattori non controllabili o imprevedibili.
Nel caso analizzato, la scuola è riuscita a fornire tutte le prove necessarie a dimostrare di aver adottato ogni misura di precauzione e che l’incidente rientrava nell’alea normale della pratica sportiva.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha concluso che non può essere attribuita automaticamente una responsabilità alla scuola quando si verifica un incidente durante attività sportive, a meno che non emergano prove chiare di negligenza o violazione delle norme di sicurezza.
Nel caso specifico, tutte le condizioni per lo svolgimento della lezione erano adeguate e la caduta durante il salto degli ostacoli è stata considerata un evento accidentale inevitabile.
La sentenza ha rigettato, dunque, integralmente la domanda di risarcimento e ha condannato la studentessa al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 2.800 euro per compensi professionali, oltre agli accessori di legge e alle spese generali.
La decisione conferma che la presenza dell’insegnante, l’adozione di misure preventive appropriate e il rispetto delle procedure di sicurezza costituiscono elementi sufficienti a escludere la responsabilità dell’istituto scolastico, soprattutto quando lo studente coinvolto è maggiorenne e quindi presumibilmente consapevole dei rischi connessi all’attività.
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