Sicilia

Strage di via D’Amelio, i giudici di Caltanissetta: «La Barbera protesse interessi esterni alla mafia»

«La Barbera (l’ex capo della Mobile di Palermo deceduto nel 2002 ndr) con la sua azione nel depistare le indagini volle agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all’esecuzione dell’attentato». È il duro giudizio della corte d’appello di Caltanissetta che oggi ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, a maggio del 2024, aveva dichiarato prescritta l’accusa di calunnia aggravata dall’aver favorito la mafia contestata al funzionario di polizia Maio Bo, all’ispettore Fabrizio Mattei e all’agente Michele Ribaudo, finiti sotto processo per il depistaggio delle indagini sulla strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino e ai 5 agenti della scorta. Gli imputati lavoravano nel pool investigativo sulle stragi del ‘92 coordinato da Arnaldo La Barbera.

«L’unico dato certo – scrive la corte – è che egli intese favorire l’impunità di soggetti diversi da Cosa nostra, colpendo comunque almeno in una sua parte questa organizzazione e lasciando indenni alcuni esponenti di essa. E l’impunità assicurata ad alcuni di essi è da porsi in stretta correlazione all’obiettivo certamente principale di La Barbera, che era quello di dare corso ad una prospettazione ‘minimalistà che non intaccasse responsabilità di soggetti esterni in qualsiasi modo coinvolti nella strage». La ricostruzione dell’attentato a Borsellino del pool di La Barbera, poi sconfessata dal collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza e basata su pentiti costruiti ad arte dalla polizia, come Vincenzo Scarantino, portò alla condanna all’ergastolo di 8 innocenti che poi chiesero e ottennero la revisione del processo.

«La Barbera – scrive il collegio – era, insomma, in condizione di rappresentarsi il fatto che stava agevolando alcuni esponenti di Cosa nostra, alcuni dei quali anche in posizione di vertice, al fine di dare corso alle direttive impartitegli dall’alto per preservare alcune responsabilità istituzionali, ma non vi è prova indiziariamente univoca che egli fosse a conoscenza del fatto che quella sua attività avrebbe comportato il perseguimento di un interesse e di un vantaggio per tutta l’organizzazione nel suo complesso o che le avrebbe consentito di consolidare la sua forza o i suoi interessi; tanto più che egli aveva agito al fine di colpire anche altri esponenti apicali della stessa organizzazione». Una precisazione che consente ai giudici di far cadere l’aggravante mafiosa dalle accuse rivolte ai tre imputati, complici del loro capo, e di dichiarare la prescrizione delle accuse.


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