Emilia Romagna

Sponsorizzazioni sportive, pronto l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta – Forlì24ore.it

Pronto l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive (foto Shutterstock)

Si tratta delle operazioni relative al  terzo trimestre del 2023

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’elenco dei  beneficiari del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive per il terzo trimestre dell’annualità 2023, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l’Agenzia delle Entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il credito di imposta individuato con l’elenco in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il codice tributo da utilizzare è il “6954” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.


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